Cassazione Penale, Sentenza n. 28539/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso con sentenza di condanna (16/2/2004, irrevocabile 20/6/2005) nei confronti di Miele Valentino. Le censure si fondavano sul rilascio, successivo, del permesso di costruire in sanatoria n. 134/2009 rilasciato dal Comune di Casal di Principe: i ricorrenti sostenevano che tale titolo autorizzativo, qualificando il fondo come "intercluso", esentava dall'obbligo dei piani attuativi (piano particolareggiato/piano di lottizzazione) e che, comunque, la presentazione dell'istanza di sanatoria (o il rilascio del permesso) avrebbe fatto venire meno l'efficacia dell'ordine di demolizione, rendendo necessario un nuovo atto amministrativo per demolire.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha ampio potere-dovere di controllo sulla legittimità del titolo abilitativo e che la semplice presentazione dell'istanza di sanatoria o il rilascio di un permesso non comportano automaticamente la caducazione dell'ordine di demolizione. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva riscontrato molteplici vizi del permesso in sanatoria: inesistenza di piani attuativi (lottizzazione) per l'area, collocazione parziale dell'edificio in zona di rispetto stradale, discordanza con gli strumenti urbanistici e mancata prova documentale dei presupposti per qualificare il fondo come "intercluso". Il permesso non attestava né documentava i requisiti necessari cui la giurisprudenza amministrativa lega l'eccezione del fondo intercluso. Per questi motivi la sanatoria è stata ritenuta macroscopicamente illegittima e non idonea a giustificare la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 36
Richiamato dai ricorrenti: il permesso in sanatoria è invocato per giustificare la liceità dell'opera. La Corte evidenzia che il rilascio del titolo in sanatoria non esonera dal controllo della sua legittimità e che il semplice richiamo normativo non sopperisce all'onere di documentare i presupposti (es. fondo "intercluso").
art. 613 cod. proc. pen.
Men tionato in relazione all'iscrizione del difensore degli odierni ricorrenti nell'albo speciale previsto per difensori in materia esecutiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la statuizione della sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti per inammissibilità del ricorso, ove non risultino elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Principio di giurisprudenza della Corte di Cassazione (giurisprudenza di legittimità richiamata)
La giurisprudenza consolidata attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere-dovere di controllare la legittimità dell'atto amministrativo abilitativo (sia riguardo ai presupposti che ai requisiti di forma e sostanza) e stabilisce che la presentazione dell'istanza di sanatoria o il rilascio del permesso non fanno automaticamente venir meno l'ordine di demolizione, se il titolo risulta illegittimo.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità del titolo abilitativo anche dopo il rilascio di un permesso in sanatoria; non basta la mera esistenza del permesso per revocare/sospendere un ordine di demolizione.
- La presentazione di un'istanza di sanatoria o il rilascio di un permesso non determinano automaticamente la caducazione dell'ordine di demolizione; la validità del titolo va accertata e motivata.
- Per invocare l'eccezione del "fondo intercluso" e poter derogare all'obbligo di piani attuativi, il permesso in sanatoria deve documentare e motivare espressamente i presupposti (edificabilità diffusa, opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ecc.); affermazioni generiche sono insufficienti.
- In assenza di piani attuativi previsti dagli strumenti urbanistici e senza adeguata documentazione, la sanatoria è illegittima e non estingue gli obblighi imposti da una sentenza di condanna (es. demolizione).
- Colui che impugna la decisione deve censurare specificamente i rilievi decisivi della Corte territoriale; omissioni su punti centrali rendono il ricorso fragile e potenzialmente inammissibile.
- Ricorsi in Cassazione che non affrontano o non dimostrano la sussistenza dei presupposti richiesti per giustificare la sanatoria possono incorrere in condanna alle spese e in sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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