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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 26058 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che aveva confermato un avviso di accertamento relativo a IRPEG e ILOR per il 1991. L’Amministrazione aveva disconosciuto gli effetti fiscali di un’operazione di dividend washing, consistente nell’acquisto di azioni, nella percezione dei dividendi e nella successiva rivendita dei titoli, con conseguente utilizzo del credito d’imposta, delle ritenute e della deduzione di una perdita da negoziazione. Il primo motivo riguardava l’insufficiente motivazione della sentenza e l’assenza di prova dell’intento elusivo; il secondo contestava l’applicazione delle sanzioni, sostenendo l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l’applicazione del principio antielusivo e la qualificazione dell’operazione come dividend washing, in quanto priva di valide ragioni economiche diverse dal vantaggio fiscale e quindi inopponibile all’Amministrazione finanziaria. Ha inoltre respinto la censura sulle sanzioni, rilevando che la società non aveva allegato tempestivamente elementi concreti di obiettiva incertezza normativa né aveva riproposto adeguatamente la relativa questione in appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 13.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3

    non permette la divergenza fra il possessore reale del reddito e quello apparente

    La norma è stata interpretata come espressione di un principio antielusivo generale, idoneo a rendere inopponibili all’Amministrazione le operazioni fondate su un’interposizione meramente apparente.

  • L. 5 novembre 1992, n. 429, art. 7-bis

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio antielusivo anche al periodo anteriore all’entrata in vigore della disposizione specifica sul dividend washing.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    Consente la non applicazione delle sanzioni quando ricorrono obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito delle norme tributarie; tale esimente deve essere allegata dalla parte e non viene applicata d’ufficio.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2

    Conferma l’esclusione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, purché siano indicati concreti elementi di confusione interpretativa.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    Ribadisce la tutela del contribuente in caso di obiettiva incertezza normativa, non configurabile sulla base della sola assenza di un divieto espresso.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56

    Le eccezioni non accolte o rimaste assorbite devono essere espressamente riproposte in appello; in mancanza, non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione.

  • Art. 53 Costituzione

    capacità contributiva e progressività dell’imposizione

    È richiamato quale fondamento costituzionale del principio antielusivo, impedendo che operazioni meramente artificiose producano vantaggi fiscali contrari alla reale capacità contributiva.

Massime di principio

  • Le operazioni formalmente valide sul piano civilistico possono essere disconosciute fiscalmente quando risultano prive di sostanza economica e finalizzate essenzialmente a ottenere un vantaggio tributario.
  • Nel dividend washing, l’acquisto di titoli, l’incasso del dividendo e la successiva rivendita possono essere considerati elusivi se non sono supportati da ragioni economiche concrete, non marginali e diverse dal risparmio fiscale.
  • Il contribuente deve dimostrare l’effettività delle operazioni, delle prestazioni contrattuali e delle componenti negative dedotte; la mera contabilizzazione o la validità formale dei contratti non è sufficiente.
  • L’Amministrazione può rendere inopponibile un’operazione abusiva anche per periodi anteriori all’introduzione di una disciplina specifica, quando il principio antielusivo era già desumibile dall’ordinamento.
  • L’esclusione delle sanzioni per incertezza normativa non opera automaticamente: il contribuente deve allegare e provare specifici elementi oggettivi di confusione interpretativa.
  • Le eccezioni non esaminate o respinte in primo grado devono essere riproposte in appello; altrimenti, di regola, non possono essere fatte valere per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.

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