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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23715/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, assunto da una società consorziata che eseguiva in appalto un servizio ferroviario, ha chiesto la condanna della datrice di lavoro e, in solido, del consorzio appaltatore e della società committente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo che il rapporto era cessato per effetto della cessazione dell'appalto e del successivo subentro di altra impresa, e quindi per iniziativa datoriale, non per risoluzione consensuale. Il primo giudice aveva respinto la domanda ritenendo non provato un licenziamento e configurabile una cessazione per mutuo consenso. La Corte d'appello, invece, ha accolto la domanda: ha ritenuto che la cessazione del rapporto fosse riconducibile alla vicenda organizzativa del cambio appalto e, in mancanza di elementi idonei a dimostrare la volontà del lavoratore di risolvere consensualmente il rapporto, ha attribuito la volontà di cessazione alla datrice di lavoro; ha inoltre affermato la solidarietà del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 anche per l'indennità sostitutiva del preavviso, qualificandola come emolumento a natura retributivo-indennitaria, e ha ritenuto non opponibile al lavoratore un accordo interno tra datrice e consorzio sulla surrogazione nei debiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società committente. Ha escluso la violazione delle regole sull'onere della prova e degli artt. 2118, 2697, 1362 e 1363 c.c., rilevando che la Corte territoriale aveva compiuto un accertamento di fatto, fondato su presunzioni e sulla complessiva vicenda del cambio appalto, da cui aveva desunto la riferibilità alla datrice della volontà di cessare il rapporto; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sull'interpretazione dell'accordo tra le imprese perché mirava soltanto a proporre una lettura alternativa del documento. Sul punto di diritto centrale, la Corte ha aderito all'orientamento che include l'indennità sostitutiva del preavviso tra i trattamenti dovuti al lavoratore e quindi tra le voci per le quali opera la responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003, valorizzando la connessione con la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in assenza dell'immediata cessazione del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2118 c.c.

    il preavviso, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, opera come obbligo accessorio e alternativo del recesso; il suo mancato rispetto genera il diritto all'indennità sostitutiva, non una responsabilità risarcitoria in senso proprio

  • art. 2697 c.c.

    la Corte esclude la violazione del criterio di riparto dell'onere della prova perché l'accertamento sulla volontà di cessare il rapporto deriva dalla valutazione delle risultanze di causa e non da un'inversione dell'onere probatorio

  • art. 1362 c.c.

    ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici non basta prospettare una diversa interpretazione del documento, ma occorre indicare specificamente il canone violato e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato

  • art. 1363 c.c.

    come per l'art. 1362 c.c., la censura è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa dell'accordo

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    la responsabilità solidale del committente comprende anche l'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto emolumento connesso alla mancata percezione della retribuzione e rientrante nella garanzia predisposta a tutela dei lavoratori dell'appaltatore

  • art. 2732 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sul riparto probatorio, senza che la Corte ne dia una specifica applicazione autonoma nel decisum

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cessazione immediata del rapporto può essere ricostruita anche per presunzioni sulla base delle circostanze concrete, senza necessità di un atto scritto di licenziamento, quando gli elementi di causa convergano univocamente in tal senso.
  • La doglianza relativa al riparto dell'onere della prova è infondata se la decisione di merito non applica la regola residuale dell'art. 2697 c.c. in modo astratto, ma trae il fatto decisivo da un accertamento probatorio complessivo.
  • La censura per violazione dei canoni ermeneutici è inammissibile quando la parte si limita a contrapporre una diversa interpretazione del documento a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare specificamente i canoni violati e l'errore interpretativo.
  • L'indennità sostitutiva del preavviso, pur avendo funzione indennitaria, mantiene un collegamento strutturale con la retribuzione perduta dal lavoratore e può essere ricompresa, ai fini della solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003, tra i trattamenti dovuti dal committente.
  • La solidarietà del committente nell'appalto è letta in chiave di garanzia ampia e di tutela del lavoratore, coerentemente con la finalità di contrastare forme elusive di interposizione di manodopera e di assicurare il soddisfacimento dei crediti sorti dall'ordinario svolgimento del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAppalto e somministrazione
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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