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Sentenza

Sentenza del 22/07/2015 n. 15399 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione della legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 19, sostenendo che l'art. 9-bis non disciplina espressamente le conseguenze del tardivo o omesso pagamento delle rate successive alla prima. In particolare, contestava il diniego del condono relativo all'insufficiente versamento dell'ultima rata e invocava l'errore scusabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 è un condono "clemenziale", diverso dai condoni "premiali", e si perfeziona esclusivamente con l'integrale pagamento di tutte le rate nei termini prescritti. L'omesso o insufficiente pagamento anche dell'ultima rata impedisce il perfezionamento della definizione agevolata e legittima l'Amministrazione al recupero dell'imposta originaria. Non è applicabile il diverso regime previsto per la definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 16 della medesima legge, né è sufficiente l'errore scusabile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Il condono produce la definizione della lite soltanto con l'integrale pagamento delle rate dovute, nei termini prescritti.

    La disposizione disciplina un condono clemenziale fondato sulla liquidazione e sul versamento, da parte del contribuente, dell'importo indicato nella dichiarazione integrativa. Il mancato pagamento integrale delle rate impedisce il perfezionamento del condono, anche quando l'omissione riguarda una rata successiva alla prima.

  • Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Tali disposizioni riguardano forme diverse di condono, prevalentemente di natura premiale o relative alla definizione delle liti pendenti. Il regime previsto dall'art. 16, secondo cui l'omesso pagamento delle rate successive alla prima non determina necessariamente l'inefficacia della definizione, non è estensibile all'art. 9-bis.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 19

    La norma è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura e non l'ha applicata per modificare la regola secondo cui il condono ex art. 9-bis richiede il pagamento integrale delle somme dovute.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La Corte ha chiarito che il condono clemenziale ex art. 9-bis non richiede una preventiva attività di liquidazione dell'Amministrazione, poiché l'importo dovuto è quello indicato dal contribuente nella dichiarazione integrativa, maggiorato degli interessi previsti.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14

    Il diverso meccanismo di iscrizione a ruolo dell'importo residuo, con sanzioni e interessi in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, previsto per altre forme di definizione, non è stato ritenuto applicabile al condono ex art. 9-bis.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata richiede espressamente il pagamento integrale e puntuale di tutte le rate, l'omesso o insufficiente versamento anche dell'ultima rata può impedire definitivamente il perfezionamento del beneficio.
  • Non è possibile applicare automaticamente a una forma di condono il regime previsto per un'altra: occorre verificare la struttura, la finalità e la disciplina specifica dell'istituto invocato.
  • La distinzione tra condono premiale e condono clemenziale è decisiva: nel primo caso possono esistere meccanismi di conservazione degli effetti della definizione con recupero delle rate residue; nel secondo, l'integrale pagamento può costituire condizione essenziale del beneficio.
  • L'errore scusabile non consente necessariamente di sanare il mancato pagamento di una rata quando la legge subordina il perfezionamento della definizione al versamento integrale entro termini tassativi.
  • In caso di mancato perfezionamento del condono, l'Amministrazione può procedere al recupero dell'imposta originariamente dovuta, oltre alle conseguenze previste dalla disciplina applicabile.

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