Sentenza n. 5525/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti trasmessa in data 20/3/2026 a mezzo PEC, riguardante l'appalto delle “Opere di completamento nel Comune di Sessa Aurunca del Grande Progetto - La Bandiera Blu del Litorale Domitio” e avente ad oggetto: 1. il programma di esecuzione dei lavori presentato dalla società D'Ambrosca; 2. l'atto del RUP di approvazione del predetto programma di esecuzione dei lavori; 3. la documentazione trasmessa dalla società D'Ambrosca, avente ad oggetto la mappatura dei sottoservizi esistenti; 4. le ordinanze comunali di chiusura delle strade interessate dai lavori; 5. il contratto di noleggio della macchina catenaria trasmesso dalla società D'Ambrosca; 6. l'autorizzazione del RUP all'utilizzo di una macchina catenaria, non ricompresa tra i mezzi considerati nel PSC; 7. il PSC aggiornato a seguito dell'autorizzazione del RUP all'utilizzo di una macchina catenaria; 8. il POS trasmesso dalla società D'Ambrosca; nonché per la declaratoria del diritto della società ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto della stessa istanza di accesso, con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio sull’istanza di accesso agli atti relativi all’esecuzione dell’appalto, presentata il 20 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nella gara aggiudicata alla controinteressata, aveva già ottenuto l’annullamento della prima aggiudicazione per omessa verifica della congruità dei costi della manodopera; dopo una nuova aggiudicazione, anch’essa annullata con sentenza del TAR del 20 aprile 2026, era stato dichiarato il suo diritto a conseguire l’affidamento e l’inefficacia del contratto, ma l’esecutività di tale sentenza era stata sospesa dal Consiglio di Stato il 6 maggio 2026. Con istanza del 20 marzo 2026, la società ha chiesto otto documenti relativi all’esecuzione dei lavori e alle migliorie offerte dall’aggiudicataria, per verificare la loro concreta attuazione, tutelarsi nel giudizio pendente e valutare un’eventuale sollecitazione alla risoluzione del contratto. In assenza di risposta, ha impugnato il silenzio per violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse e ha sostenuto che, in mancanza del cronoprogramma dell’aggiudicataria, non fosse possibile ostendere gli altri atti. Il primo documento, il programma di esecuzione dei lavori, era stato nel frattempo consegnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile limitatamente al programma di esecuzione dei lavori, già osteso, per sopravvenuta carenza d’interesse. Ha respinto l’eccezione comunale per la parte residua: la documentazione richiesta risultava nella disponibilità del Comune e l’assenza del cronoprogramma non impediva l’ostensione degli altri atti. Nel merito, ha riconosciuto la legittimazione della ricorrente, titolare di una posizione potenzialmente utile nella gara e di un interesse diretto, concreto e attuale a verificare l’attuazione delle migliorie e a tutelare la possibilità di subentrare nel contratto. Ha quindi accolto la domanda per i documenti da 2 a 8 e ordinato al Comune di esibirli e rilasciarne copia entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua eventuale notificazione anteriore. Il Comune è stato condannato a pagare € 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato comprovato; spese irripetibili nei confronti della controinteressata.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Al di fuori di tali tassative ipotesi l’accesso agli atti, in favore della parte che vi abbia interesse, non può quindi essere negato, allorché esso si ricolleghi a un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso, la cui conoscenza si ponga in correlazione con l’esigenza del privato di tutelare i propri interessi, sempre che gli atti oggetto dell’istanza ostensiva siano pertinenti alle specifiche ragioni esposte a sostegno della domanda medesima.
L’accesso documentale spetta quando la conoscenza dei documenti è collegata a un interesse diretto, concreto e attuale e gli atti sono pertinenti alle ragioni indicate dal richiedente, salvo le limitazioni tassative previste dalla legge.
art. 24 l. 241/1990
Va poi chiarito che tale inerenza degli atti alla specifica posizione vantata dall’interessato va valutata ad ampio spettro, comprendendo ogni forma di potenziale tutela degli interessi propri del richiedente, senza che quindi l’Amministrazione possa effettuare alcuna valutazione al riguardo.
La pertinenza dell’accesso va valutata in modo ampio, includendo ogni forma potenziale di tutela, giudiziale o stragiudiziale; l’amministrazione non può anticipare la valutazione sull’opportunità o sul successo dei rimedi che il richiedente potrebbe intraprendere.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale sussiste quando il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata, e la documentazione richiesta è pertinente alle ragioni indicate nell’istanza, salvo le limitazioni previste dalla legge.
- La strumentalità dell’accesso va intesa in senso ampio e comprende ogni forma potenziale di tutela, anche stragiudiziale o meramente prospettica; l’amministrazione non può subordinare l’ostensione alla preventiva valutazione circa l’opportunità o il probabile successo delle iniziative che l’interessato potrebbe intraprendere.
- La temporanea indisponibilità o mancanza di un documento non giustifica il diniego o il mancato rilascio degli altri atti richiesti quando questi siano esistenti e detenuti dall’amministrazione e la loro ostensione non dipenda dal documento mancante.
- La consegna sopravvenuta di uno dei documenti richiesti determina l’improcedibilità per carenza d’interesse limitatamente a tale documento, senza pregiudicare la decisione sulla domanda di accesso agli altri atti.
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