Cassazione Penale, Ordinanza n. 36498/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello, mentre il secondo motivo sulla pena era generico e non specificamente devoluto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 5 dicembre 2024 è stato proposto dall'imputato contro la conferma della responsabilità e della pena. Il primo motivo riproduceva censure già esaminate e disattese nel giudizio di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato una prova convergente dell'allontanamento dell'imputato, desunta dall'accertamento del Nogara e dalle dichiarazioni ritenute attendibili della convivente. Il secondo motivo riguardava la determinazione della pena, ma era formulato in modo del tutto generico e non risultava oggetto di specifica devoluzione.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso deve misurarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; la mancata confutazione degli argomenti posti a base della pronuncia determina l'inammissibilità della doglianza.
- È inammissibile il motivo formulato in modo generico, specie quando non sia stata effettuata una specifica devoluzione della questione in appello o non siano indicati puntualmente i profili di errore denunciati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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