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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36498/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello, mentre il secondo motivo sulla pena era generico e non specificamente devoluto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 5 dicembre 2024 è stato proposto dall'imputato contro la conferma della responsabilità e della pena. Il primo motivo riproduceva censure già esaminate e disattese nel giudizio di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato una prova convergente dell'allontanamento dell'imputato, desunta dall'accertamento del Nogara e dalle dichiarazioni ritenute attendibili della convivente. Il secondo motivo riguardava la determinazione della pena, ma era formulato in modo del tutto generico e non risultava oggetto di specifica devoluzione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve misurarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; la mancata confutazione degli argomenti posti a base della pronuncia determina l'inammissibilità della doglianza.
  • È inammissibile il motivo formulato in modo generico, specie quando non sia stata effettuata una specifica devoluzione della questione in appello o non siano indicati puntualmente i profili di errore denunciati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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