Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 49/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 9610 del 28.10.2025 con la quale il Direttore Generale del Comune di Messina ha disposto la revoca della determinazione dirigenziale n. 5682 del 23.6.2025 di parziale rettifica dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale all'esito della prova scritta, nel quale era stato inserito il ricorrente, nonché la sua definitiva esclusione dal concorso avente ad oggetto: “Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di agente di polizia locale - area degli istruttori.”; dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include il ricorrente; dello svolgimento della prova orale; dell'esito della prova orale ove mai nel frattempo conclusa allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della rettifica dell’elenco degli ammessi alla prova orale e definitiva esclusione dal concorso per 100 posti di agente di polizia locale, nonché atti consequenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Direttore generale del Comune di Messina ha revocato la precedente determinazione di parziale rettifica dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nella parte in cui aveva incluso il ricorrente, disponendone l’esclusione definitiva dal concorso. Sono stati inoltre impugnati l’elenco degli ammessi alla prova orale nella parte in cui non comprende il ricorrente, lo svolgimento della prova orale e il relativo esito, ove medio tempore intervenuti. Il Comune non si è costituito. L’ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati, ma rileva l’obbligo dell’amministrazione di depositare il provvedimento impugnato e gli atti e documenti posti a fondamento della sua adozione, quelli richiamati e quelli ritenuti utili alla decisione.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Comune di Messina di depositare, entro il termine di legge e in vista dell’udienza di merito fissata al 7 maggio 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sulla cui base è stato adottato, quelli in esso citati e ogni altro atto utile al giudizio. Il Collegio ha precisato che l’espressione "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto suscettibile di influire sulla decisione della controversia, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Non è stata adottata alcuna decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento né sulle censure sostanziali. L’ordinanza è stata comunicata alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione deve depositare entro il termine per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili al giudizio.

    La disposizione impone all’amministrazione, anche ai fini della completezza del quadro conoscitivo del giudizio, il deposito del provvedimento impugnato e della documentazione rilevante.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione degli atti.

    Il mancato deposito da parte dell’amministrazione legittima il giudice a disporre l’esibizione o il deposito degli atti necessari all’istruzione della causa.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Gli atti utili al giudizio comprendono anche quelli necessari a consentire la verifica dell’eventuale applicabilità della disciplina sui vizi formali o procedimentali non invalidanti.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione intimata non deposita il provvedimento impugnato e gli atti sui quali esso si fonda, il giudice amministrativo può ordinare l’esibizione o il deposito della documentazione ai sensi dell’art. 65, comma 3, c.p.a., in relazione all’obbligo previsto dall’art. 46, comma 2, c.p.a.
  • L’espressione "atti e documenti utili al giudizio" comprende qualsiasi elemento documentale idoneo a influire sulla decisione della controversia, inclusa la documentazione necessaria per valutare l’eventuale applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.