Cassazione Penale, Ordinanza n. 24143/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 20/05/2025. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione rileva che si tratta di censure già proposte in appello e lì puntualmente disattese, riproposte in modo non specifico e meramente apparente, senza una vera critica argomentata alla sentenza impugnata. La doglianza è stata inoltre ritenuta manifestamente infondata perché mirava, in sostanza, a ottenere una terza valutazione del fatto, a fronte di una motivazione di merito ritenuta esaustiva, coerente e priva di contraddizioni o illogicità manifeste. Il testo non consente di determinare con precisione il reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo non specifico, in quanto coincidente con doglianze già respinte in appello e privo della tipica funzione di critica argomentata della decisione impugnata; inoltre lo ha giudicato manifestamente infondato perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità, in presenza di una motivazione di merito completa e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
illogicità deve essere "manifesta"
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede un'illogicità manifesta, immediatamente percepibile, non essendo sufficienti mere incongruenze o una diversa lettura del fatto.
Massime di principio
- In cassazione il motivo che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito è inammissibile se non contiene una critica specifica e argomentata alla motivazione impugnata.
- La riproposizione di una diversa lettura del fatto o della prova non consente una terza valutazione del merito in sede di legittimità, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione esaustiva e priva di manifeste contraddizioni.
- Ai fini del vizio di motivazione deducibile ex art. 606, lett. e, c.p.p., l'illogicità deve essere manifesta, cioè immediatamente percepibile, non potendo fondarsi su semplici o meramente argomentative incongruenze.
Come è indicizzato
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