Cassazione Penale, Sentenza n. 26621/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto detenuto aveva chiesto al tribunale di sorveglianza il differimento dell'esecuzione della pena oppure, in subordine, la detenzione domiciliare per ragioni di salute. Il tribunale aveva respinto l'istanza valorizzando una relazione sanitaria recente, che descriveva condizioni fisiche buone e problematiche psichiche e legate a pregressa tossicodipendenza ritenute trattabili in ambiente penitenziario, oltre a rilevare una consistente pericolosità sociale. Nel ricorso per cassazione si deducevano erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la relazione sanitaria pubblica fosse stata considerata esaustiva in modo ingiustificato, senza un adeguato approfondimento diagnostico delle patologie già emerse nella consulenza di parte e nelle perizie svolte in cognizione, e senza una concreta valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari in atto; si censurava inoltre la motivazione sulla pericolosità sociale, ritenuta generica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha osservato che il tribunale di sorveglianza aveva comunque fondato la decisione su una relazione sanitaria recente e non incompleta, idonea a coprire sia gli aspetti fisici sia quelli psichici, e che il giudizio di compatibilità con la detenzione non era ulteriormente rivalutabile in cassazione. Quanto alla pericolosità sociale, la motivazione del provvedimento impugnato era stata ancorata agli atti del giudizio di cognizione e alle allegazioni della Procura distrettuale, mentre la critica difensiva era stata reputata generica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato solo per l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la censura mira soltanto a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Nel giudizio sull'istanza di differimento della pena o di detenzione domiciliare per ragioni di salute, è sufficiente una motivazione che dia conto di una relazione sanitaria recente e completa sotto il profilo fisico e psichico, purché il giudice spieghi la compatibilità delle condizioni del condannato con la prosecuzione della detenzione.
- La censura sulla pericolosità sociale deve confrontarsi con le specifiche ragioni poste a base del provvedimento impugnato; una critica meramente assertiva o generica non è idonea a scardinare la motivazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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