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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44362/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 590, commi 1 e 2, cod. pen., dedotta incentrata sulla sopravvenuta remissione della querela da parte della persona offesa (Spiniello Silvio) intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per proporre impugnazione, con contestuale accettazione della remissione da parte dell'imputato; il ricorso è finalizzato a far rilevare la carenza della condizione di procedibilità e l'estinzione del reato.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso al fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza e prima del termine di impugnazione. Dagli atti è emerso che il 06/04/2023 la persona offesa ha rimesso la querela e l'imputato ha accettato tale remissione (verbale dei Carabinieri di Montoro). La Corte ha affermato che la remissione della querela determina l'estinzione del reato anche ove l'impugnazione fosse altrimenti inammissibile e travolge le statuizioni civili collegate. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato; le spese processuali sono state poste a carico del querelato.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Individua il titolo di reato contestato (percosse). La Corte non applica la norma per modificarne il contenuto, ma ne chiarisce l'estinzione in presenza di remissione della querela, ossia che la condotta perdura come reato procedibile a querela e si estingue con la remissione accettata.

Massime di principio

  • La remissione della querela intervenuta dopo la pronuncia di primo grado ma prima della scadenza del termine per proporre impugnazione può essere fatta valere in Cassazione; il ricorso è ammissibile limitatamente a questo fine.
  • La remissione della querela, se accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato procedibile a querela anche se il ricorso per cassazione fosse altrimenti inammissibile.
  • L'estinzione del reato per remissione della querela travolge anche le statuizioni civili collegate al reato.
  • La prova della remissione e della sua accettazione va documentata (es. verbali dei Carabinieri) e la loro data rispetto ai termini di impugnazione è determinante.
  • In assenza di diversa pattuizione, le spese processuali sono poste a carico del querelato nel caso di estinzione per remissione della querela.

Testo integrale

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