Cassazione Civile, Ordinanza n. 23481/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre condannato la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. La declaratoria di estinzione ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce in ambito successorio. La sentenza impugnata in appello aveva dichiarato la nullità della decisione di primo grado e disposto la rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari pretermessi. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi: violazione dell'art. 81 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 344 c.p.c.; mancata acquisizione di documenti ritenuti idonei a escludere la necessità dell'integrazione del contraddittorio; falsa applicazione dell'art. 404 c.p.c. e dell'art. 487 c.c.; travisamento dei fatti. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno poi depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza una decisione nel merito sulla censura per effetto della rinuncia.
art. 344 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso come norma asseritamente mal applicata, senza esame nel merito per estinzione del giudizio.
art. 404 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso come norma asseritamente mal applicata, senza esame nel merito per estinzione del giudizio.
art. 487 c.c.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso come norma asseritamente mal applicata, senza esame nel merito per estinzione del giudizio.
art. 391, comma 1, c.p.c.
Costituisce il fondamento della declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicabilità quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., precludendo ogni esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la parte ricorrente può essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore delle parti costituite.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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