Cassazione Penale, Sentenza n. 26226/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di permesso premio sostenendo violazione dell'art. 30-ter Ord. pen. e vizio di motivazione per mancata attualizzazione della valutazione della condotta. Il provvedimento impugnato aveva rilevato che il condannato era evaso durante un precedente permesso premio (2016), era rientrato in esecuzione dopo estradizione (2020) e aveva commesso tre illeciti disciplinari nel 2020-2021; le relazioni di osservazione (aggiornate al marzo 2023) hanno evidenziato l'assenza di un processo di revisione critica e la persistenza di profili di pericolosità sociale, motivi per negare il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che i giudici di merito abbiano valutato logicamente e con attualità le risultanze dell'osservazione della personalità e la documentazione disponibile; non è stata dimostrata l'omessa considerazione di elementi recenti favorevoli in modo concreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 30-ter Ordinamento penitenziario
L'art. 30-ter Ord. pen. consente la concessione di permessi premio al detenuto che abbia tenuto una regolare condotta, manifestando costante senso di responsabilità e correttezza nelle attività trattamentali, e a condizione che egli non risulti persona socialmente pericolosa.
La norma richiede una valutazione personologica attuale da parte del magistrato di sorveglianza sulla probabilità di recidiva; l'accertamento della "pericolosità sociale" impone un'istruttoria volta a verificare la presenza di revisione critica e fattori protettivi individuali o socio-ambientali.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso (onere delle spese e versamento alla Cassa delle ammende).
In caso di inammissibilità del ricorso, salva la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; qui la Corte ha ritenuto non sussistere colpa rilevante del ricorrente.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata dalla Corte di Cassazione nella motivazione in relazione all'onere delle spese per inammissibilità.
La Corte costituzionale è stata richiamata per stabilire i criteri rilevanti nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità; la Cassazione usa tale riferimento per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità nel caso di specie.
Massime di principio
- La concessione del permesso premio dipende da una valutazione attuale e concreta della pericolosità sociale: eventi gravi del passato (es. evasione durante permesso) e ripetute sanzioni disciplinari incidono fortemente sulla prognosi favorevole.
- Le relazioni di osservazione della personalità aggiornate nelle vicinanze temporali della richiesta hanno peso determinante: la difesa deve indicare elementi recenti e concreti non valutati per contestare la decisione.
- La funzione rieducativa del beneficio non esonera il giudice dalla verifica della reale presenza di una revisione critica del detenuto; la mera invocazione della funzione rieducativa senza prove di cambiamento non è sufficiente.
- In sede di impugnazione, l'eccezione di difetto di motivazione richiede la dimostrazione puntuale di omissioni o errori e non può limitarsi ad affermazioni generiche sulla mancata attualizzazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende a norma dell'art. 616 c.p.p., salvo prova di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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