Cassazione Civile, Ordinanza n. 33576/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un complesso alberghiero locato a una società che, dopo la vendita dell'immobile a un terzo, aveva ottenuto in un precedente giudizio l'accertamento della lesione del diritto di prelazione/riscatto e il trasferimento della proprietà in proprio favore. Nel presente giudizio la società subentrata chiedeva la ripetizione dei canoni di locazione versati dal 1998 al 2005 al terzo acquirente, assumendo che, nelle more del primo contenzioso, quei pagamenti fossero stati effettuati sine titulo. La Corte d'appello aveva però dichiarato estinto il processo per inattività. In Cassazione il ricorrente proponeva un unico motivo contro tale decisione. La controricorrente eccepiva in via pregiudiziale la nullità o inesistenza del ricorso e il difetto di ius postulandi, sostenendo che, al momento del ricorso, il proponente e la società erano già stati dichiarati falliti e che quindi solo il curatore avrebbe potuto stare in giudizio nelle controversie patrimoniali. In subordine chiedeva l'interruzione del giudizio per il fallimento e per il decesso di una parte contumace.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare della controricorrente: poiché il ricorso per cassazione era stato proposto da soggetto già dichiarato fallito, privo della capacità di stare in giudizio per le controversie relative ai rapporti patrimoniali, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che, dopo il fallimento, la legittimazione processuale spetta al curatore, mentre il fallito può intervenire solo nei limiti previsti dall'art. 43 l.f. e solo in presenza dei relativi presupposti, non allegati nel caso concreto. È stata inoltre respinta la richiesta di interruzione per il decesso di una parte, perché il giudizio di cassazione è a impulso d'ufficio e la morte sopravvenuta di una parte non produce effetti interruttivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato quale base della declaratoria di estinzione pronunciata dalla Corte d'appello per inattività delle parti.
Richiamato dalla sentenza di merito per l'estinzione del processo per inattività delle parti.
art. 43 l.f.
È la norma che attribuisce al curatore la legittimazione a stare in giudizio nelle controversie patrimoniali del fallito; il fallito conserva solo una limitata facoltà di intervento per specifiche questioni, non allegata nel caso concreto.
art. 7 L.F.
Richiamato nel passaggio relativo al ricorso del pubblico ministero per la dichiarazione di fallimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione spetta al curatore fallimentare; il fallito non può impugnare autonomamente la sentenza, salvo la specifica ipotesi in cui alleghi un disinteresse degli organi della procedura o ricorrano i limitati casi di intervento previsti dalla legge.
- Il ricorso per cassazione proposto da soggetto che, al momento del conferimento della procura e della notificazione, sia già stato dichiarato fallito, è inammissibile per difetto di capacità di stare in giudizio e di valida rappresentanza processuale.
- Nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione del processo per morte sopravvenuta di una parte, poiché il procedimento è caratterizzato da impulso d'ufficio e la morte intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio non rileva né consente l'ingresso degli eredi.
- Quando il ricorso è inammissibile e la parte ricorrente soccombe, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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