Sentenza n. 1113/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sede di Venezia (Sezione Terza) n. 931/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della conversione del permesso di soggiorno temporaneo per emersione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego della Questura di Treviso. Ha dedotto falsa applicazione di legge, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, sostenendo che l’amministrazione e il giudice di primo grado non avessero adeguatamente valutato la documentazione relativa a un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato svolto nel settore agricolo nel bimestre novembre-dicembre 2020. Secondo l’appellante, il mancato rinnovo del contratto, proprio perché a tempo determinato, non era a lui imputabile e avrebbe consentito la conversione del permesso oppure, in subordine, il rilascio di un permesso per attesa occupazione previa iscrizione nelle liste di cui all’art. 19 del d.lgs. 150/2015. Ha inoltre sostenuto che la disciplina non imponesse né la dimostrazione delle ragioni della cessazione del rapporto né una durata minima dell’attività lavorativa nei settori previsti. Il Consiglio di Stato ha rilevato preliminarmente che il diniego era fondato su due ragioni autonome: il mancato deposito dell’attestazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro e la non conformità del contratto al settore previsto dalla disciplina. Il primo motivo non era stato censurato in primo grado.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado perché il provvedimento impugnato era plurimotivato e il ricorrente non aveva contestato tutte le ragioni autonome poste a fondamento del diniego. In particolare, non era stata impugnata la ragione relativa al mancato deposito dell’attestazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro; l’eventuale accoglimento delle censure rivolte all’altra motivazione non avrebbe quindi prodotto alcuna utilità, poiché il diniego sarebbe comunque rimasto efficace. Il Collegio ha comunque ritenuto l’appello infondato nel merito. La conversione del permesso temporaneo per emersione è ammessa soltanto se il richiedente dimostra di avere svolto attività nei settori specificamente individuati dall’art. 103 del d.l. 34/2020, ossia agricoltura, lavoro domestico e assistenza alla persona, secondo le modalità documentali previste dalla disciplina attuativa. L’Ispettorato territoriale aveva correttamente attestato la non corrispondenza del contratto acquisito e l’appellante non aveva indicato le ragioni della cessazione dell’attività nel settore ammesso. L’attività svolta successivamente in edilizia o in altri settori non consentiti non poteva fondare la conversione. Il Collegio ha inoltre richiamato l’interpretazione amministrativa secondo cui il contratto utile alla conversione deve essere concluso successivamente alla presentazione dell’istanza di permesso temporaneo. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 103, commi 2 e 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
“se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”
La conversione è subordinata alla dimostrazione dello svolgimento di attività lavorativa nei settori specificamente previsti dalla disciplina eccezionale sull’emersione; non è sufficiente l’attività svolta in settori diversi.
art. 103, comma 16, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
È richiamato dall’appellante con riferimento alla possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione, ma il Collegio non accoglie la prospettazione.
art. 12, comma 9, d.m. 27 maggio 2020
“all'istanza di conversione deve essere allegata l'attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro [...] di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attività di cui all'art. 4”
L’attestazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro costituisce documentazione necessaria per la conversione; la sua mancanza e la dichiarazione di non corrispondenza del contratto impediscono l’accoglimento dell’istanza.
art. 19 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150
È indicato in relazione all’iscrizione nelle liste per l’eventuale rilascio del permesso per attesa occupazione; il Collegio esclude comunque la fondatezza della pretesa alla conversione.
art. 103, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Individua i settori lavorativi rilevanti per la conversione: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona e lavoro domestico.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di ragioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ragione rende il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché l’eventuale annullamento delle sole ragioni censurate non eliminerebbe l’efficacia del provvedimento.
- La conversione di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato nell’ambito della procedura eccezionale di emersione è subordinata alla prova dell’attività lavorativa svolta nei soli settori espressamente individuati dalla legge; l’attività prestata in settori diversi non consente la conversione.
- L’attestazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro prevista dalla disciplina attuativa deve essere allegata all’istanza di conversione e deve attestare la corrispondenza del contratto o della documentazione retributiva e previdenziale ai settori lavorativi ammessi; la mancata attestazione o la dichiarazione di non corrispondenza ostano al rilascio del titolo.
- La successiva attività lavorativa in un settore diverso da quelli previsti dalla disciplina sull’emersione non può fondare la conversione del permesso temporaneo in permesso per lavoro subordinato.
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