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Sentenza

Sentenza del 18/11/2016 n. 23509 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità delle notifiche degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella, sostenendo di essersi trasferito in un altro Comune prima delle notifiche e di aver comunicato la variazione di residenza. Deduceva inoltre l'errata applicazione degli artt. 137, 138, 139 e 140 c.p.c., l'assenza dei presupposti per il deposito presso la casa comunale e irregolarità nella raccomandata informativa relativa al deposito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la validità delle notifiche. L'Ufficio aveva tentato la notifica presso l'ultimo domicilio fiscale noto e, dopo l'esito negativo, aveva proceduto al deposito presso la casa comunale e agli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. Il contribuente non aveva dimostrato di aver comunicato all'Amministrazione finanziaria, in modo utile e univoco, la variazione del domicilio fiscale. La Corte ha inoltre precisato che la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. è una comunicazione ordinaria del deposito e non è soggetta alla disciplina della notificazione degli atti giudiziari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 7.000 euro di spese processuali, oltre agli ulteriori oneri indicati in sentenza.

Norme richiamate

  • Articoli 137, 138, 139 e 140 c.p.c.

    La notifica può essere eseguita presso il domicilio o la residenza conosciuti dal notificante; quando la consegna non è possibile, ricorrendone i presupposti, è legittimo il deposito dell'atto presso la casa comunale con gli adempimenti informativi previsti dall'art. 140 c.p.c.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Le notifiche degli atti tributari si fondano sul domicilio fiscale e consentono, nei casi previsti, forme semplificate di notificazione presso l'ultimo domicilio fiscale noto all'Amministrazione.

  • Legge n. 248 del 2006, art. 37, comma 27

    La disciplina valorizza l'obbligo del contribuente di comunicare all'Amministrazione finanziaria il proprio domicilio fiscale e le successive variazioni.

  • Articolo 360 c.p.c.

    Individua i motivi per i quali è possibile proporre ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.

  • Articolo 378 c.p.c.

    Consente il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione.

  • Legge n. 890 del 1982

    La disciplina delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari non si applica alla raccomandata informativa dell'art. 140 c.p.c., che ha funzione meramente comunicativa del deposito.

Massime di principio

  • In materia tributaria, il contribuente deve comunicare tempestivamente e in modo formalmente riconoscibile all'Amministrazione finanziaria il proprio domicilio fiscale e ogni sua variazione; la sola variazione anagrafica presso il Comune può non essere sufficiente.
  • Se il contribuente non aggiorna il domicilio fiscale, l'Amministrazione può notificare l'atto presso l'ultimo domicilio fiscale noto, anche mediante la procedura di deposito prevista dall'art. 140 c.p.c.
  • La mancata conoscenza effettiva dell'atto non determina automaticamente l'invalidità della notifica, se l'Amministrazione ha seguito correttamente la procedura prevista e non era tenuta a effettuare ulteriori ricerche.
  • Una procedura notificatoria più garantista per il contribuente può comunque essere valida anche se eseguita in un luogo diverso dall'effettiva residenza, purché sia rispettata la disciplina applicabile.
  • La raccomandata informativa relativa al deposito ex art. 140 c.p.c. non deve rispettare le formalità proprie degli atti giudiziari, ma quelle della raccomandata ordinaria secondo la disciplina postale.
  • Per contestare una notifica tributaria è necessario dimostrare concretamente l'irregolarità degli adempimenti notificatori o l'avvenuta comunicazione del nuovo domicilio fiscale prima della notifica.

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