Cassazione Civile, Ordinanza n. 02208/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Una società ha impugnato, in via di opposizione ai sensi degli artt. 24 d.lgs. 46/1999 e 617 c.p.c., dodici avvisi di addebito INPS e una cartella di pagamento, deducendo di esserne venuta a conoscenza solo tramite estratto di ruolo consegnato dall’agente della riscossione, perché gli atti non sarebbero stati ritualmente notificati. In appello la Corte territoriale ha confermato l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di interesse ad agire, ritenendo che non fosse stata dedotta una specifica illegittimità degli atti e che, in ogni caso, risultassero notificate la cartella e alcuni avvisi di addebito, anche via PEC. In cassazione la società ha denunciato, da un lato, violazione dell’art. 100 c.p.c. e della normativa in tema di prescrizione contributiva, sostenendo che la dedotta prescrizione delle pretese avrebbe comunque radicato l’interesse ad agire e che, in materia previdenziale, la prescrizione maturata non sarebbe nella disponibilità delle parti; dall’altro, nullità della sentenza per apparenza/contraddittorietà della motivazione ex art. 132 c.p.c., per non avere la Corte d’appello rispettato i principi della giurisprudenza di legittimità richiamata dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisiva la sopravvenienza normativa dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come modificato dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, che stabilisce, in linea generale, l’inimpugnabilità dell’estratto di ruolo e consente l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo in casi tassativi, non ricorrenti nella specie. Poiché dagli atti non emergeva alcuna delle ipotesi eccezionali previste dalla nuova disciplina, il ricorso non poteva essere accolto. Le spese sono state compensate in ragione della disciplina sopravvenuta, ed è stato altresì dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 46/1999
è richiamato come base dell’opposizione proposta avverso gli atti di riscossione contributiva, ma la decisione si fonda sulla sopravvenuta disciplina dell’estratto di ruolo e sull’inammissibilità dell’impugnazione nel caso concreto
art. 617 c.p.c.
è richiamato quale norma processuale dell’opposizione agli atti esecutivi, ma non consente, nel caso concreto, di superare i limiti posti dalla nuova disciplina sull’impugnazione dell’estratto di ruolo
art. 100 c.p.c.
l’interesse ad agire deve essere attuale e concreto; la Corte ribadisce che, nei giudizi di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’interesse è plasmato dalla legge e viene meno fuori dai casi tassativi di impugnazione diretta
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente, ma il motivo è superato dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso
art. 12 d.P.R. 602/1973
come novellato, disciplina la formazione e il contenuto dei ruoli e, al comma 4-bis, esclude in via generale l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, ammettendo l’impugnazione diretta solo in ipotesi tassative
art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021
ha introdotto la modifica normativa che ha reso non impugnabile l’estratto di ruolo salvo eccezioni tipizzate, applicandosi anche ai giudizi pendenti perché incide sulla decisione ancora da adottare
art. 19 d.lgs. 546/1992
è richiamato per la distinzione tra atti impugnabili e mera estrazione informatica del ruolo; l’estratto di ruolo non è di per sé atto impositivo impugnabile
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
è evocato quale base della tutela differita, alternativa alla tutela immediata prima della riforma
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
indicato come una delle ipotesi tassative in cui l’iscrizione a ruolo può essere direttamente impugnata per il pregiudizio alla partecipazione ad appalti pubblici
art. 48-bis d.P.R. 602/1973
richiamato tra le fattispecie tipizzate che consentono la tutela diretta quando l’iscrizione a ruolo incide sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L’estratto di ruolo è, di regola, un mero elaborato informatico e non è autonomamente impugnabile; ciò che può essere aggredito è l’atto impositivo o riscossivo sottostante, nei limiti in cui sia previsto dalla legge.
- Dopo la riforma dell’art. 12 d.P.R. 602/1973, l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo nelle ipotesi tassative espressamente indicate dal legislatore.
- La disciplina sopravvenuta sull’inimpugnabilità dell’estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti, perché incide sulla decisione da adottare e non su effetti già consumati dell’impugnazione.
- L’interesse ad agire, nei giudizi di mero accertamento o di impugnazione dell’estratto di ruolo, deve essere attuale e concreto e può essere conformato dalla legge in funzione delle specifiche esigenze di tutela previste in via eccezionale.
- Fuori dalle ipotesi tipizzate, la sola allegazione dell’omessa notifica degli atti iscritti a ruolo non basta a fondare una tutela immediata avverso l’estratto di ruolo.
- rami
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