Sentenza n. 4722/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - Della nota prot. n. nota. 0044875 del 08.11.2024 del Ministero del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale l''''Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Spagna, rigettando l''''istanza da quest’ultima presentata ed acquisita al protocollo MIM n. 16016 inoltrata il 16/04/2022.. - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento, presentata ai sensi del d.lgs. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, del titolo spagnolo denominato “Curso Superior en Atencion a las necesidades especificas de apoyo educativo”, rilasciato da un'università spagnola. Il Ministero aveva ritenuto ostativa la circostanza che il titolo fosse un “titolo proprio” dell'università e non un titolo ufficiale dell'ordinamento scolastico spagnolo, reputandolo quindi non abilitante e non spendibile negli altri Stati. In ogni caso, l'Amministrazione aveva effettuato un confronto tra il percorso formativo spagnolo e quello italiano per la specializzazione sul sostegno, concludendo per la sostanziale diversità dei programmi e per l'esistenza di incolmabili differenze. La ricorrente ha dedotto plurime violazioni della disciplina procedimentale, eccesso di potere e contrasto del diniego con la normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e con i principi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato ai fini del riesame dell'istanza. Il TAR ha ritenuto illegittimo il rigetto fondato, in via preliminare, sulla distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri: il Ministero deve valutare in concreto l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la comparabilità del percorso estero con quello richiesto in Italia, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, e può disporre misure compensative proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Anche il confronto concretamente svolto dall'Amministrazione è stato ritenuto insufficiente, perché la radicale diversità tra i percorsi italiano e spagnolo era stata affermata con motivazione apodittica e scarsamente argomentata, senza chiarire perché ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio non potessero colmare le eventuali lacune formative. Il giudice ha richiamato i principi delle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022 e la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui, anche fuori dall'ambito diretto della direttiva 2005/36/CE, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono una valutazione comparativa dell'insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze pertinenti. Il fatto che il titolo non sia rilasciato o riconosciuto dallo Stato membro d'origine non obbliga lo Stato ospitante a riconoscerlo, ma non gli impedisce di prenderlo in considerazione nella valutazione comparativa. Le spese sono state compensate per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Costituisce la disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE, nell'ambito della quale deve essere esaminata l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita all'estero.
direttiva 2005/36/CE
Impone una valutazione sostanziale del compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e consente l'adozione di misure compensative proporzionate quando sussistano differenze formative.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente l'adozione di misure compensative, quali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, per colmare le eventuali lacune della formazione estera.
art. 45 TFUE
Tutela la libera circolazione dei lavoratori e, fuori dall'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, richiede una valutazione comparativa dei titoli e dell'esperienza pertinenti.
art. 49 TFUE
Tutela la libertà di stabilimento e, in presenza di una domanda di accesso a una professione regolamentata, impone una valutazione comparativa delle competenze dell'interessato.
L. 517/1977
È richiamata per la funzione dell'insegnante di sostegno, destinata a favorire l'integrazione degli alunni con disabilità mediante interventi individualizzati.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, l'Amministrazione non può rigettare l'istanza per la sola qualificazione del titolo come “titolo proprio” o per la sua mancata ufficialità nell'ordinamento dello Stato d'origine; deve valutare in concreto l'insieme delle competenze, conoscenze, capacità, titoli ed esperienze pertinenti.
- Il confronto tra la formazione estera e quella richiesta dall'ordinamento nazionale deve essere effettivo, istruito e adeguatamente motivato; non è sufficiente affermare apoditticamente una radicale diversità dei programmi o l'esistenza di differenze incolmabili.
- Quando emergano lacune o differenze tra i percorsi formativi, l'Amministrazione deve verificare se esse possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, prima di negare il riconoscimento.
- Anche quando la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono allo Stato ospitante di procedere a una valutazione comparativa dell'insieme dei titoli e dell'esperienza dell'interessato; lo Stato non è obbligato a riconoscere un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d'origine, ma può e deve prenderlo in considerazione nella procedura comparativa.
- Nel riesame di un'istanza di riconoscimento della formazione estera per l'insegnamento di sostegno, l'Amministrazione deve valutare concretamente la corrispondenza tra le competenze acquisite all'estero e quelle richieste in Italia, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, potendo subordinare il riconoscimento a specifiche misure compensative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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