Sentenza n. 10727/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari 1) del Provvedimento Prot. n. 20250024260 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul del 15.09.2025, notificato il 18.09.2025, con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto per lavoro autonomo; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro autonomo adottato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto richiesto per svolgere l'attività di membro del consiglio di amministrazione di una società italiana costituita nel 2020 e operante nell'organizzazione di eventi, nel turismo congressuale e nella gestione di strutture turistiche e ricettive. Ha dedotto la violazione degli artt. 4 e 26 del d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 394/1999 e dell'art. 7 dell'Allegato A al d.i. n. 850/2011, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione. Il diniego era fondato su tre rilievi: insufficiente dimostrazione del reddito necessario, in ragione dei risultati economici della società; mancanza di un alloggio idoneo, poiché il contratto prodotto risultava apparentemente scaduto e intestato ad altri soggetti; incoerenza tra l'attività dichiarata dal richiedente, consistente anche nell'accompagnamento di gruppi turistici turchi, e l'oggetto sociale della società. Il ricorrente ha sostenuto di avere prodotto il nulla osta della Questura, la dichiarazione della società relativa a un compenso superiore alla soglia minima, documentazione bancaria e contabile comprovante l'effettiva operatività societaria, redditi personali e pensionistici, un contratto di locazione con rinnovo automatico fino al 2028 e una dichiarazione di ospitalità della conduttrice dell'immobile e legale rappresentante della società. Ha inoltre contestato l'incompatibilità dell'attività prospettata con l'oggetto sociale. La domanda cautelare è stata rinunciata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo inadeguata l'istruttoria sui tre presupposti contestati. Quanto al reddito, il punto 7.2 dell'Allegato A al d.i. n. 850/2011 consente di dimostrare il requisito mediante la dichiarazione del legale rappresentante della società relativa a un compenso superiore alla soglia minima. Tale dichiarazione era stata prodotta e non ne era stata contestata l'autenticità. La valutazione amministrativa sulla presunta incapacità della società di corrispondere il compenso era basata soltanto su considerazioni prognostiche, non corroborate da evidenze oggettive, mentre la documentazione bancaria e contabile dimostrava un'effettiva e significativa operatività societaria e il parziale pagamento degli emolumenti; erano inoltre disponibili redditi personali e pensionistici del richiedente. Quanto all'alloggio, il contratto prevedeva il rinnovo automatico alla prima scadenza per ulteriori quattro anni e quindi non poteva essere considerato scaduto. La normativa consente inoltre di provare la disponibilità dell'alloggio mediante dichiarazione di ospitalità resa da un cittadino italiano o da uno straniero regolarmente soggiornante, sicché non era decisivo che il richiedente non fosse parte del contratto di locazione. Quanto alla coerenza dell'attività, la visura camerale evidenziava che l'oggetto sociale comprendeva, oltre alla pubblicità e alle pubbliche relazioni, l'organizzazione di eventi e congressi, il turismo congressuale e la gestione di strutture turistiche e ricettive; pertanto il ruolo di sviluppo delle relazioni con il mercato turistico turco non era incompatibile con l'attività societaria. L'Amministrazione è stata chiamata a riesaminare l'istanza alla luce dei criteri indicati nella sentenza. È stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente tra le norme che disciplinano le condizioni di ingresso dello straniero; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 26 d.lgs. n. 286/1998
Il visto per lavoro autonomo può essere rilasciato al cittadino straniero che intenda accedere a cariche societarie in società operanti nel territorio nazionale.
Costituisce la base normativa per il rilascio del visto per lavoro autonomo al cittadino straniero che intenda assumere una carica societaria in una società operante in Italia.
artt. 39 e 40 d.P.R. n. 394/1999
Richiamati dal ricorrente quali disposizioni applicabili ai requisiti e alla documentazione per il lavoro autonomo; il testo non ne espone una distinta interpretazione.
punto 7.2 dell'Allegato A al d.i. n. 850/2011
Il visto per lavoro autonomo può essere richiesto anche da cittadini stranieri che rivestano la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato o revisore dei conti in società di capitali attive da almeno tre anni.
La disposizione consente l'accesso al visto per lavoro autonomo ai titolari di determinate cariche societarie in società di capitali attive da almeno tre anni e permette di dimostrare il reddito minimo anche mediante dichiarazione del legale rappresentante relativa al compenso spettante.
art. 7 dell'Allegato A al d.i. n. 850/2011
Richiamato dal ricorrente; la motivazione applica in concreto il punto 7.2 dell'Allegato A.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto per lavoro autonomo, il cittadino straniero che intenda assumere la carica di membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali italiana può avvalersi della disciplina prevista per le società attive da almeno tre anni, purché la sussistenza degli ulteriori requisiti sia verificata dall'amministrazione sulla base di un'istruttoria effettiva e oggettivamente riscontrata.
- Quando la normativa consente di dimostrare il requisito reddituale mediante una dichiarazione del legale rappresentante della società relativa a un compenso superiore alla soglia minima prevista, l'amministrazione non può disattenderla sulla base di mere valutazioni prognostiche sulla futura capacità economica della società, senza confrontarsi con la documentazione bancaria, contabile e reddituale complessivamente prodotta.
- La disponibilità di un alloggio ai fini del rilascio del visto può essere dimostrata anche mediante una dichiarazione di ospitalità resa da un cittadino italiano o da uno straniero regolarmente soggiornante; non è quindi decisivo che il richiedente non sia parte del contratto di locazione dell'immobile.
- La valutazione della coerenza tra l'attività dichiarata dal richiedente e l'oggetto sociale della società deve considerare l'intero oggetto sociale risultante dalla documentazione societaria, non potendo fondarsi sull'esame di una sola attività quando l'oggetto comprende anche attività compatibili con quella prospettata dal richiedente.
- Un diniego di visto per lavoro autonomo è illegittimo per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quando l'amministrazione omette di valutare elementi documentali decisivi o fonda i propri rilievi su una lettura inesatta della documentazione prodotta; in tal caso l'annullamento dell'atto impone il riesame dell'istanza secondo i criteri indicati dal giudice.
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