Cassazione Civile, Ordinanza n. 18787/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'ente previdenziale di ottenere contributi alla Gestione separata per l'anno 2009 da una professionista iscritta all'albo degli avvocati ma non alla Cassa forense, che era stata ritenuta non tenuta all'iscrizione e alla contribuzione dai giudici di merito. La Corte d'appello aveva infatti confermato la decisione di primo grado dichiarando nulla la somma richiesta, sul presupposto che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presupponesse, per il libero professionista, il superamento del reddito annuo di euro 5.000 ai sensi dell'art. 44 d.l. n. 269/2003. L'ente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione delle norme sulla Gestione separata e sulla disciplina fiscale e previdenziale dei professionisti, sostenendo che la soglia di euro 5.000 rileva solo per l'attività autonomo-occasionale e non come presupposto generale dell'obbligo di iscrizione del professionista che eserciti abitualmente, ancorché non esclusivamente, l'attività libero-professionale non coperta da altra cassa previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha ritenuto erronea la decisione impugnata perché aveva indebitamente fatto dipendere l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata dal mancato superamento della soglia di euro 5.000, mentre tale soglia riguarda solo le attività di lavoro autonomo occasionale. Per i professionisti iscritti ad albo, l'accertamento decisivo è invece la natura abituale dell'attività, da verificare in fatto. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26 ss., L. 335/1995
prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività di lavoro autonomo non assoggettata a copertura previdenziale presso una cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011
è richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata, nel senso di confermarne l'applicazione ai professionisti abituali non coperti dalla cassa.
art. 44, D.L. 269/2003
la soglia di euro 5.000 rileva per l'assoggettamento a contribuzione dell'attività di lavoro autonomo occasionale, non come presupposto generale dell'obbligo di iscrizione del professionista abituale.
art. 53, D.P.R. 917/1986
norma richiamata nel ricorso quale disciplina del reddito di lavoro autonomo.
artt. 10, 11 e 22, L. 576/1980
norme richiamate per il sistema previdenziale degli avvocati e il rapporto con la cassa di categoria.
art. 21, comma 10, L. 247/2012
richiamato in relazione alla disciplina previdenziale degli avvocati.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il libero professionista iscritto ad albo dipende dalla natura abituale dell'attività svolta e dal fatto che il relativo reddito non sia già integralmente soggetto all'obbligo assicurativo della cassa professionale di riferimento.
- La soglia di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non costituisce un presupposto necessario dell'iscrizione alla Gestione separata quando l'attività professionale sia esercitata abitualmente.
- L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto che va compiuto complessivamente, valorizzando indici quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività; il reddito inferiore a euro 5.000 può al più costituire un indizio contrario, non decisivo.
- La verifica non può essere compiuta ex post sul solo ammontare del reddito prodotto, perché ciò trasformerebbe indebitamente il criterio della soglia economica in un requisito generale di iscrizione, in contrasto con la disciplina applicabile.
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