Sentenza n. 1560/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio e contestuale soppressione del patentino
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di un patentino collegato a un bar situato in un comune con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, aveva presentato istanza di rinnovo e ottenuto un’autorizzazione provvisoria, successivamente revocata. Il patentino si trovava a 238 metri da un distributore automatico di generi di monopolio. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2 e 7 del d.m. 38/2013, della Determina DAC/CRV/4126 del 27 marzo 2013, dell’art. 4 d.P.R. 503/1996 e del d.m. 236/1989; 2) eccesso di potere per irragionevolezza, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto derogare alla distanza minima tenendo conto del volume d’affari e della funzione sociale dell’attività; 3) applicazione retroattiva della disciplina più restrittiva introdotta o modificata dal d.m. 51/2021. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni e disposta una richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla dedotta retroattività, ha ritenuto applicabili gli artt. 7, comma 4, e 9, comma 3, del d.m. 38/2013, come modificato dal d.m. 51/2021, secondo cui il rinnovo è subordinato alle medesime condizioni previste per il rilascio. L’art. 7, comma 4, impedisce il rilascio del patentino quando presso la rivendita più vicina sia installato un distributore automatico e la distanza sia inferiore a quella prevista dall’art. 2, comma 2; per i comuni fino a 30.000 abitanti tale distanza è di 300 metri. L’Amministrazione ha quindi correttamente applicato la disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento, secondo il principio tempus regit actum; il momento di presentazione dell’istanza non cristallizza la disciplina applicabile, salvo ipotesi eccezionali, essenzialmente connesse a procedure selettive precedute da bando. Il Collegio ha escluso inoltre che potesse applicarsi ai patentini la disciplina delle rivendite speciali e la relativa possibilità di deroga, poiché patentini e rivendite speciali sono istituti distinti: il patentino è un’autorizzazione complementare e non sovrapponibile all’attività delle rivendite ordinarie. In ogni caso, la presenza del distributore automatico entro la distanza minima costituiva un limite alla discrezionalità dell’Amministrazione e impediva il rinnovo. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, non essendo stati provati un illecito ulteriore rispetto alla mera illegittimità, comunque insussistente, un danno concreto, la sua quantificazione e il nesso causale. La CTU è stata ritenuta esplorativa e inidonea a colmare la carenza di allegazioni probatorie. Spese compensate in ragione del mutamento normativo intervenuto nel corso del procedimento.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.m. 38/2013
la distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio, è pari o superiore a 300 metri nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti
La distanza minima di 300 metri costituisce il parametro applicabile al caso concreto.
art. 7, comma 4, d.m. 38/2013
in ogni caso il patentino non può essere concesso quando presso la rivendita più vicina risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati e la stessa rivendita sia a distanza inferiore a quelle di cui all’articolo 2, comma 2
La presenza di un distributore automatico entro la distanza minima impedisce il rilascio o il rinnovo del patentino.
art. 9, comma 3, d.m. 38/2013, come modificato dal d.m. 51/2021
il rinnovo è concesso a condizione che sussistano le medesime condizioni stabilite dall’art. 7 per il rilascio del patentino
Il rinnovo è subordinato alla verifica delle condizioni richieste per il rilascio, secondo la disciplina vigente al momento della decisione.
d.m. 51/2021
La disciplina sopravvenuta è stata applicata dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, senza configurare retroattività illegittima.
principio tempus regit actum
La fattispecie amministrativa deve essere valutata alla luce della normativa vigente quando l’Amministrazione provvede sull’istanza, non necessariamente di quella vigente alla sua presentazione.
artt. 34 e 35 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80
La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova dell’illecito, del danno, della quantificazione e del nesso causale.
art. 30 c.p.a.
Il risarcimento da attività amministrativa richiede la prova degli elementi costitutivi della responsabilità, non desumibili dalla sola deduzione dell’illegittimità dell’atto.
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo non preceduto da un bando o da altro atto generale che cristallizzi le regole della procedura, l’Amministrazione deve applicare la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento, secondo il principio tempus regit actum, anche se la disciplina sopravvenuta è meno favorevole rispetto a quella vigente alla presentazione dell’istanza.
- Il rinnovo di un’autorizzazione è subordinato alla verifica delle condizioni richieste per il rilascio quando la disciplina applicabile prevede espressamente tale equiparazione; il titolare non vanta un diritto al rinnovo sulla base delle sole condizioni esistenti al momento del rilascio o della presentazione dell’istanza.
- Quando la disciplina dei patentini per la vendita di generi di monopolio vieta il rilascio in presenza, entro la distanza minima prescritta, di un distributore automatico presso la rivendita più vicina, tale limite opera anche per il rinnovo e impedisce l’esercizio di valutazioni discrezionali favorevoli.
- Il patentino per la vendita di generi di monopolio, quale autorizzazione complementare a una rivendita ordinaria, non è assimilabile alla rivendita speciale; pertanto, le disposizioni derogatorie previste per le rivendite speciali non possono essere estese analogicamente ai patentini in assenza di requisiti minimi di similitudine.
- La domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione non può fondarsi sulla sola deduzione dell’illegittimità del provvedimento: il danneggiato deve allegare e provare l’illecito, il danno concreto e quantificabile e il nesso causale. Una consulenza tecnica non può essere utilizzata in funzione meramente esplorativa per colmare l’assenza di allegazioni e prova del danno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 1763/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14246/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14247/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14248/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14249/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 576/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →