Cassazione Penale, Ordinanza n. 31403/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando la sanzione prevista per l'inammissibilità. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il motivo contestava, in sostanza, la valutazione della Corte territoriale sulla non applicazione della causa di esclusione della punibilità. Dalla motivazione emerge che tale questione non era stata specificamente dedotta con l'atto di appello, ma soltanto nelle conclusioni scritte depositate nel giudizio di secondo grado, celebrato in forma cartolare. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando la motivazione della sentenza impugnata che aveva escluso la particolare tenuità sulla base della non minima offensività della condotta e dell'abitualità del comportamento, desunta da due precedenti penali per reati contro il patrimonio.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta non sia di minima offensività e risulti un'abitualità del comportamento, desumibile anche da precedenti penali specifici.
cod. pen.
Richiamo generico al codice penale quale fonte della causa di non punibilità invocata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e non illogica sulla non minima offensività della condotta e sull'abitualità del comportamento.
- L'abitualità ostativa al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. può essere valorizzata sulla base di precedenti penali dell'imputato, specie se relativi a reati della stessa o analoga natura.
- La questione relativa alla causa di non punibilità deve essere specificamente devoluta con l'atto di appello; la sua deduzione soltanto nelle conclusioni scritte del secondo grado non ne rafforza la spendibilità in cassazione quando la motivazione della decisione di merito sia già adeguata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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