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Sentenza

Sentenza n. 2557/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza n. 11837/2024 Tar Lazio Roma, sez. III Bis - nrg 9459/2018

Giustizia amministrativa202508264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 11837/2024, che aveva annullato i dinieghi di riconoscimento del titolo estero

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (titolari di titolo estero)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 11837/2024, con la quale erano stati annullati i dinieghi di riconoscimento dei loro titoli esteri. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha depositato la documentazione relativa agli adempimenti eseguiti e, da ultimo, i provvedimenti di riconoscimento dei titoli esteri adottati in favore dei ricorrenti. Non sono state formulate deduzioni contrarie all'intervenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il giudicato è stato spontaneamente eseguito mediante l'adozione dei provvedimenti di riconoscimento dei titoli esteri. Poiché l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Ministero resistente è stato condannato alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 750,00, oltre accessori di legge, tenendo conto della serialità del contenzioso, della ridotta attività difensiva e dell'adempimento intervenuto; è stata disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta misure integralmente satisfattive della pretesa azionata, rendendo superflua la prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione da parte dell'Amministrazione degli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato determina la cessazione della materia del contendere, purché l'adempimento risulti dagli atti e non sia contestato dalla parte ricorrente.
  • Quando l'Amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Nella liquidazione delle spese di un giudizio seriale di ottemperanza, il giudice può tener conto della serialità del contenzioso, della ridotta attività difensiva e dell'adempimento intervenuto nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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