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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14859/2020 del 13/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)

La controversia

La società ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni 2001-2003, con i quali erano stati recuperati IVA, IRPEG e IRAP in relazione a cessioni di latte ritenute soggettivamente inesistenti. I giudici tributari di merito avevano respinto i ricorsi riuniti: la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza depositata il 24 settembre 2014, ha ritenuto che la società, priva di stalla e bestiame e quindi di una struttura idonea a produrre latte, si fosse interposta cartolarmente tra la reale produttrice e l’acquirente, anche per evitare il superamento delle quote latte. Ha valorizzato inoltre le dichiarazioni rese alla Guardia di finanza dal delegato del legale rappresentante e l’assenza di riscontri contabili; ha reputato irrilevanti il contratto di comodato di strutture e bestiame e la sentenza del TAR che aveva annullato le sanzioni amministrative alla reale produttrice per lo sforamento delle quote. La CTR ha altresì giudicato tardiva l’eccezione di eccesso di potere, proposta con memoria di primo grado. In Cassazione la società ha articolato dieci motivi: 1) omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’onere della prova e sull’asserita elusione; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e difetto di motivazione, per mancata prova da parte dell’Ufficio del pactum sceleris e del sistema fraudolento; 3) omessa pronuncia sulla contestazione della tardività della deduzione relativa alla mancata prova della frode; 4) violazione degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la contestazione era stata proposta tempestivamente; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver fondato l’accertamento sulle dichiarazioni del delegato, rese in un momento psicologicamente difficile; 6) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per mancato esame degli elementi probatori; 7) vizio motivazionale circa l’assenza di una struttura produttiva; 8) difetto di motivazione sull’irrilevanza del comodato; 9) violazione dell’art. 2704 c.c. per mancato riconoscimento della data certa del comodato, che la società assumeva risultare dall’annullo postale; 10) omessa pronuncia sulla verità delle operazioni e sull’applicabilità del regime IVA speciale per le imprese agricole.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, esaminati congiuntamente, e quindi l’intero ricorso. Ha rilevato che la CTR non aveva qualificato i fatti come ripresa antielusiva di un indebito vantaggio fiscale, bensì come evasione IVA mediante operazioni soggettivamente inesistenti, riconducibile all’art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972. Per accertare l’inesistenza soggettiva era legittimo trarre una prova presuntiva dalla mancanza di una struttura aziendale idonea alla produzione del latte, corroborata dalle dichiarazioni di un terzo; non occorreva dimostrare né un pactum sceleris tra i soggetti coinvolti né lo specifico scopo della frode, compreso quello di evitare lo sforamento delle quote latte. La motivazione della CTR era sufficiente e conteneva le statuizioni necessarie alla decisione; le doglianze relative al mancato esame o alla diversa valutazione di singoli elementi probatori non individuavano un’effettiva omissione di pronuncia o una violazione di legge, ma miravano a rimettere in discussione l’accertamento fattuale. Le censure motivazionali, nella sostanza dirette a lamentare insufficienza della motivazione, non erano ammissibili secondo il nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La società è stata condannata a rimborsare all’Ufficio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7

    la concreta fattispecie decisa dalla Regionale era quella differente di una evasione IVA, sub specie di operazioni soggettivamente inesistenti, al contrario necessariamente caratterizzata dalla violazione di norme finanziarie, segnatamente, nel nostro caso, dalla violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7

    Le operazioni soggettivamente inesistenti contestate integrano, secondo la qualificazione accolta dalla Corte, una fattispecie di evasione IVA e non una ripresa antielusiva.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    motivi invero inammissibili, vuoi perchè la denuncia di violazione di legge non permette di mettere in discussione l’accertamento di un fatto (Cass. sez. I n. 24155 del 2017; Cass. sez. trib. n. 8315 del 2013), vuoi perchè si denunciano, nella sostanza, vizi di insufficiente motivazione non più coperti dal “nuovo” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La censura che, sotto l’apparenza di una violazione di legge, mira a rimettere in discussione l’accertamento di fatto non è idonea a tale scopo; inoltre, l’insufficienza della motivazione, in quanto tale, non rientra nei vizi denunciabili ai sensi del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • Nell’accertamento di operazioni soggettivamente inesistenti, l’assenza in capo al soggetto formalmente cedente di una struttura aziendale idonea a produrre i beni può fondare, anche in via presuntiva, la conclusione che le operazioni siano soggettivamente inesistenti, soprattutto se corroborata da dichiarazioni di terzi.
  • Per dimostrare l’inesistenza soggettiva delle operazioni non è necessario provare un accordo fraudolento (pactum sceleris) tra i soggetti coinvolti né lo specifico scopo perseguito mediante la frode.
  • La qualificazione della contestazione come evasione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché come ripresa antielusiva, incide sull’individuazione della questione probatoria rilevante: la decisione sull’inesistenza soggettiva non richiede la prova dello specifico accordo o fine fraudolento.
  • La denuncia di violazione di legge non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione dell’accertamento fattuale; le doglianze che si risolvono nella critica all’apprezzamento dei singoli elementi di prova devono confrontarsi con i limiti propri del sindacato di legittimità.
  • Non è denunciabile ai sensi del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. il mero vizio di insufficienza della motivazione; occorre che la censura individui un vizio riconducibile ai limiti previsti dalla disposizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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