Cassazione Civile, Sentenza n. 14858/2020 del 13/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al 2004, con il quale erano stati recuperati, tra l’altro, IVA, IRPEG e IRAP in relazione a ricavi non dichiarati. La contestazione riguardava un finanziamento gratuito di Euro 180.860,00 ricevuto dal socio e legale rappresentante, non contabilizzato: la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha ritenuto che l’ampia liquidità della società non giustificasse il finanziamento gratuito e ha confermato la presunzione di ricavi in nero, con onere per la contribuente di fornire prova contraria, rilevando inoltre che non erano stati dimostrati costi deducibili. Dopo la conferma del rigetto del ricorso in primo grado da parte della Commissione tributaria regionale, la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi; il testo non ne espone il contenuto, poiché la Corte ha definito il giudizio per tardività. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità. La sentenza regionale impugnata era stata depositata il 3 dicembre 2014; il termine lungo per impugnare scadeva il 3 giugno 2015, mentre il ricorso è stato consegnato per la notifica il 31 luglio 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine lungo: dalla data di deposito della sentenza impugnata, 3 dicembre 2014, il termine scadeva il 3 giugno 2015, mentre la consegna per la notifica è avvenuta il 31 luglio 2015. Non ha quindi esaminato nel merito i due motivi di ricorso né le questioni tributarie relative alla presunzione di ricavi non dichiarati e alla deducibilità dei costi. Ha condannato la contribuente a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
La sentenza è stata difatti depositata il 3 dicembre 2014, con scadenza del termine lungo il 3 giugno 2015, mentre il ricorso è stato consegnato per la notifica soltanto il 31 luglio 2015.
La Corte applica il termine lungo per proporre impugnazione e dichiara tardivo il ricorso, consegnato per la notifica dopo la relativa scadenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Il comma è richiamato come parametro per determinare l’importo del contributo unificato originariamente dovuto, cui è commisurato l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se viene consegnato per la notifica oltre il termine lungo di impugnazione calcolato dalla data di deposito della sentenza impugnata.
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