Cassazione Civile, Sentenza n. 14846/2020 del 13/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una professionista, avvocata, aveva svolto per oltre un biennio l’incarico di amministratrice di sostegno. Il giudice tutelare le aveva liquidato un’indennità di 1.000 euro, fatturata; la professionista aveva quindi chiesto il rimborso dell’IVA corrisposta, ma l’Agenzia delle entrate lo aveva negato. La Commissione tributaria provinciale di Trieste aveva accolto l’impugnazione del diniego e la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, con sentenza depositata il 4 luglio 2016, n. 218/2016, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. Il giudice regionale aveva ritenuto che l’indennità costituisse ristoro di oneri e spese difficilmente documentabili, non un corrispettivo, e che la diversa posizione fiscale dell’amministratore di sostegno professionista rispetto a quella di chi non esercita un’attività autonoma non fosse decisiva. Con un unico motivo l’Agenzia ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 13 del D.P.R. n. 633/1972, in relazione agli artt. 379 e 411 c.c., sostenendo che le somme ricevute dall’amministratore di sostegno sarebbero in rapporto sinallagmatico con la prestazione e che la qualità professionale della persona che svolge l’incarico renderebbe irrilevante la natura dell’attività.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha chiarito che, ai fini IVA, non è determinante la qualifica professionale di chi svolge l’incarico, ma la natura oggettivamente economica dell’attività. L’indennità prevista per l’amministratore di sostegno è eventuale, determinata equitativamente dal giudice e diretta a compensare oneri e spese, senza costituire normalmente il corrispettivo di prestazioni reciproche né remunerare un’attività destinata a produrre introiti stabili. Nel caso concreto, il giudice tutelare aveva escluso la natura retributiva della somma, riferendola ad attività di assistenza e monitoraggio e ai rapporti con il personale sociale e medico; l’Agenzia non aveva contestato i presupposti dell’indennità e non erano emersi elementi per qualificare l’attività come economica o diretta alla produzione di reddito. La Corte ha enunciato il principio secondo cui l’attività dell’amministratore di sostegno, di norma, non è imponibile ai fini IVA, salvo che sia concretamente orientata a ricavare introiti stabili o sia svolta a titolo oneroso. Le spese di lite sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 1 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In effetti, le operazioni imponibili ai fini dell’iva, per i profili rilevanti in giudizio, sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi svolte nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1).
Sono imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di impresa o di arti e professioni; nel caso dell’amministrazione di sostegno occorre quindi verificare se l’attività concretamente svolta abbia natura economica.
art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Tale imponibilità è senz’altro esclusa, poichè non sono emersi elementi in base ai quali affermare che l’attività sia qualificabile come economica, ai fini iva, e comunque diretta alla produzione di reddito del professionista.
La prestazione non è imponibile quando, in concreto, mancano elementi che consentano di qualificarla come attività economica diretta alla produzione di reddito; la mera natura professionale del soggetto non basta.
art. 13 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Queste peculiarità comportano che l’indennità, nella fisionomia che ne ha fornito il legislatore, non è chiamata a rispondere a funzione di corrispettivo, ossia di effettivo controvalore del servizio fornito.
L’indennità liquidata all’amministratore di sostegno, secondo la sua disciplina ordinaria, non costituisce il corrispettivo del servizio e non rappresenta quindi il controvalore di una prestazione imponibile.
art. 379 c.c.
Dell’ufficio del tutore, e, quindi, di quello dell’amministratore di sostegno, il legislatore (con la combinazione degli artt. 379 e 411 c.c.), tuttavia, ha espressamente stabilito la gratuità; e la Corte costituzionale ha sottolineato che non è prevista alcuna corresponsione d’indennità per le cure dedicate alla persona dell’incapace (Corte Cost. 10 ottobre 2018, n. 218, sia pure con riguardo all’ufficio tutelare).
La disciplina configura l’ufficio come gratuito; l’eventuale indennità non è una retribuzione ordinaria, ma può essere riconosciuta, secondo i successivi chiarimenti della Corte, in relazione agli oneri e alle difficoltà dell’amministrazione.
art. 411 c.c.
Dell’ufficio del tutore, e, quindi, di quello dell’amministratore di sostegno, il legislatore (con la combinazione degli artt. 379 e 411 c.c.), tuttavia, ha espressamente stabilito la gratuità; e la Corte costituzionale ha sottolineato che non è prevista alcuna corresponsione d’indennità per le cure dedicate alla persona dell’incapace (Corte Cost. 10 ottobre 2018, n. 218, sia pure con riguardo all’ufficio tutelare).
Per effetto del richiamo alla disciplina della tutela, l’ufficio dell’amministratore di sostegno è normalmente gratuito e l’eventuale indennità non assume per ciò solo natura di compenso.
art. 9 Direttiva 2006/112/CE
Non rileva, quindi, lo scopo dell’attività, ma occorre pur sempre che essa sia economica.
La soggettività passiva IVA richiede l’esercizio indipendente di un’attività economica; lo scopo perseguito non è decisivo, ma deve sussistere la natura economica dell’attività.
Massime di principio
- Ai fini dell’IVA, la qualifica professionale del soggetto che svolge un incarico non determina da sola l’imponibilità: occorre verificare la natura oggettiva dell’attività concretamente esercitata e se essa sia economica.
- L’attività di amministrazione di sostegno è di norma funzionale alla cura della persona e l’amministrazione patrimoniale svolta nell’ambito dell’ufficio non costituisce, di per sé, attività economica imponibile ai fini IVA.
- L’indennità eventualmente liquidata all’amministratore di sostegno, in quanto eventuale, determinata equitativamente e destinata al ristoro di oneri e spese, non è normalmente un corrispettivo di prestazioni reciproche né l’effettivo controvalore del servizio.
- L’attività dell’amministratore di sostegno può essere imponibile ai fini IVA quando, in concreto, sia diretta a ricavare introiti con carattere di stabilità oppure sia svolta a titolo oneroso per la produzione di reddito.
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