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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17735/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 (distruzione/occultamento delle scritture contabili) sollevando tre censure: 1) nullità/violazione procedurale per uso di documenti acquisiti illegittimamente e contraddittorietà dei giudici circa le spiegazioni fornite dall'imputato (art. 191 c.p.p. e norme correlate); 2) errata determinazione del tempus commissi delicti: il reato era stato contestato in forma "chiusa" (nov.2009 - giu.2010) e i giudici non avrebbero potuto estendere la consumazione fino al 6 ott.2011 senza contestazione suppletiva ex art. 516 c.p.p.; 3) omessa e carente valutazione delle prove e del dolo specifico, con l'affermazione errata che la mera mancata tenuta o mancata consegna delle scritture possa integrare il reato senza un quid pluris commissivo di occultamento o distruzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo (ritenendo lecita la valorizzazione degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, l'inverosimiglianza delle denunce di smarrimento e l'indicazione probatoria di occultamento) ma ha accolto il secondo motivo: poiché l'imputazione aveva delimitato temporalmente il fatto tra novembre 2009 e giugno 2010 (contestazione "chiusa") e non sono state operate contestazioni suppletive ex art. 516 c.p.p., non poteva essere preso a riferimento l'esito dell'accertamento fiscale del 6 ottobre 2011. Calcolata la prescrizione tenendo conto dell'aumento per la recidiva specifica (applicato sulla pena massima) e delle sospensioni, il termine di prescrizione è maturato il 1° marzo 2024. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e il residuo reato di cui al capo B è dichiarato estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice relativa alla distruzione o occultamento delle scritture contabili; la Corte ne ha confermato la contestazione ma ha valutato i profili temporali della imputazione.

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato come capo A dichiarato estinto per prescrizione in primo grado; citato nell'ambito del procedimento originario.

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato come capo C dichiarato estinto per prescrizione in primo grado; citato per completezza delle imputazioni iniziali.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di nullità e utilizzazione di atti/documenti; la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'uso della documentazione fiscale.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione relativa alla utilizzazione degli atti d'ufficio; la Corte non ha rilevato profili di inutilizzabilità tali da annullare la decisione.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione alla tutela della prova; la Corte non ha accolto la censura difensiva sull'illegittimità dell'acquisizione documentale.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme procedurali contestate ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Norma che consente la contestazione suppletiva da parte del P.M.; la Corte ha ritenuto che, in assenza di tale contestazione, il giudice non poteva estendere la durata della consumazione del reato oltre il termine indicato nell'imputazione "chiusa".

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza circa l'assenza di successive contestazioni; non ha però mutato l'esito favorevole al ricorrente sul punto della prescrizione.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato per escludere l'applicabilità dell'elevazione di termini quando la contestazione è stata chiusa; la Corte ha escluso la sua operatività nel calcolo della prescrizione qui rilevante.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma sull'aumento di pena ai fini della determinazione della prescrizione in presenza di circostanze aggravanti; la Corte ha applicato l'aumento di due terzi sulla pena massima per il calcolo del termine di prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato ai fini del confronto tra applicazione dell'aumento sulla pena massima e il termine di sei anni, con la Corte che segue la giurisprudenza nel calcolo della durata prescrizionale.

Massime di principio

  • Se il reato permanente è stato contestato in forma "chiusa" (con limite finale espresso), il giudice non può estendere la durata della consumazione oltre tale termine senza che il pubblico ministero abbia effettuato una contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 516 c.p.p.
  • La prescrizione si calcola tenendo conto degli aumenti di pena derivanti da circostanze aggravanti o recidiva: tali aumenti, secondo la giurisprudenza citata, si applicano sulla pena massima prevista per il reato ai fini del computo del termine prescrizionale.
  • L'utilizzazione degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate in dibattimento è lecita se i giudici non fondano la decisione su documenti 'trovati' ma sulla mancanza/occultamento delle scritture; le censure generiche sull'illegittimità dell'acquisizione documentale sono difficili da sostenere se il P.M. e i testi hanno ricostruito regolarmente le fasi dell'accertamento.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte non può riconsiderare liberamente la valutazione di merito dei fatti e delle prove quando l'apparato argomentativo dei giudici di merito non presenti profili di manifesta irrazionalità: le alternative interpretative offerte dal ricorrente non giustificano annullamento per errata valutazione probatoria.
  • La mera mancata tenuta o mancata consegna delle scritture contabili può integrare il reato se dalla ricostruzione probatoria emerge un comportamento impeditivo della ricostruzione dei redditi (ad es. occultamento) e se le giustificazioni fornite dall'imputato risultano generiche o inverosimili.
  • Per evitare contestazioni su questioni prescrizionali in reati permanenti, il pubblico ministero deve specificare chiaramente i termini temporali della consumazione (aprendo la contestazione se intende far valere una durata protratta) o proporre contestazioni suppletive quando emergono elementi successivi.

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