Cassazione Penale, Sentenza n. 8969/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che confermava la condanna per rapina aggravata (capi A e B) e lesioni aggravate (capo C). I motivi principali: 1) illecito diniego della continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2 c.p.; 2) applicazione illegittima della recidiva reiterata (art. 99, comma 4 c.p.); 3) mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e mancato svolgimento del riconoscimento fotografico da parte delle persone offese; 4) omissione di valutazione della richiesta di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53, comma 1 L. 689/1981; 5) errore nella individuazione del reato "più grave" ai fini del reato continuato e conseguente vizio nella determinazione della pena.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte inammissibile. Inammissibili sono risultati i motivi relativi alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (perché il ricorrente aveva rinunciato alla precedente richiesta condizionata al riconoscimento fotografico e optato per il rito abbreviato non condizionato) e il motivo sulla continuazione (la Corte d'appello aveva motivato correttamente il diniego sulla base del diverso "disegno criminoso"). Fondati sono stati invece: a) il motivo sulla recidiva reiterata: al momento dei fatti l'imputato risultava gravato da una sola sentenza definitiva, per cui non poteva essere correttamente contestata la recidiva reiterata; la Cassazione ha annullato la statuizione sulla recidiva e rinviato alla Corte d'appello per nuova valutazione; b) il motivo nuovo circa l'errata individuazione del reato più grave nel reato continuato: i giudici di merito avevano scelto il criterio della concreta lesività invece del criterio astratto e comparativo previsto dalla giurisprudenza di legittimità; anche su questo punto la sentenza è annullata e si dispone il rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La questione sulla sostituzione della pena resta assorbita e sarà valutata dalla Corte di rinvio.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
La continuazione richiede l'identità del disegno criminoso (unitaria deliberazione delle condotte). La Corte ha ritenuto che la mera omogeneità dei reati e la vicinanza territoriale non bastassero a provare un identico progetto criminoso, distinguendo fra programma di vita delinquenziale e disegno criminoso unitario.
art. 99, comma 4, cod. pen.
La recidiva reiterata richiede, al momento della commissione del reato, la presenza di più sentenze definitive che dimostrino maggiore pericolosità. Nel caso, al momento del fatto l'imputato era gravato da una sola sentenza irrevocabile, per cui l'applicazione della recidiva reiterata è stata ritenuta illegittima.
art. 438 cod. proc. pen. (giudizio abbreviato)
Se il GUP rigetta una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria e l'imputato poi opta per il giudizio abbreviato non condizionato, non può poi dedurre in appello la mancata ammissione della prova cui aveva originariamente subordinato la richiesta; l'onere di rinnovare la richiesta probatoria era in primo grado.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Nel giudizio abbreviato d'appello le parti possono sollecitare il giudice ad esercitare i poteri officiosi di integrazione probatoria, ma non vantano un diritto alla raccolta della prova in termini più ampi rispetto al primo grado; il mancato esercizio di tali poteri non costituisce automaticamente vizio di motivazione salvo lacune manifeste.
art. 53, comma 1, L. 689/1981
Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva breve con misure alternative come il lavoro socialmente utile; nel caso la richiesta fatta è stata omessa dalla motivazione d'appello e resta rimessa alla nuova valutazione della Corte di rinvio.
Sentenza Corte Cost. n. 169/2003
Rilevata in dottrina giurisprudenziale per spiegare l'obbligo dell'imputato di rinnovare richieste probatorie prima dell'apertura del dibattimento in caso di rigetto in fase di GUP.
Giurisprudenza Sez. U (es. n. 32318/2023 Sabbatini; n. 25939/2013 Ciabotto)
Richiamata per i principi: sulle modalità di applicazione della recidiva reiterata e sul criterio per individuare il reato "più grave" nel reato continuato (criterio astratto, basato sulla pena edittale e comparazione fra fattispecie, non sul danno concreto).
Massime di principio
- Se in primo grado si richiede il giudizio abbreviato condizionato a un'integrazione probatoria e tale richiesta viene rigettata, bisogna rinnovare la richiesta probatoria prima dell'apertura del dibattimento; altrimenti non è più deducibile in appello l'omessa ammissione della prova.
- La continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. richiede l'identità di un disegno criminoso unitario; la sola omogeneità materiale dei reati, la vicinanza temporale o territoriale e la ripetizione di reati dello stesso tipo possono non essere sufficienti se indicano piuttosto una propensione abituale o "scelta di vita" delinquenziale.
- Per l'applicazione della recidiva reiterata è determinante lo stato al momento della commissione del reato: devono esserci più condanne definitive pregresse rilevanti; sentenze divenute irrevocabili dopo il fatto non possono concorrere a fondare la recidiva reiterata per quel fatto.
- Nel reato continuato la "violazione più grave" va individuata in astratto, comparando le fattispecie e le pene edittali, non valutando esclusivamente la lesività concreta; l'errore su questo punto può viziare il calcolo complessivo della pena.
- Richieste di sostituzione di pena (es. lavoro socialmente utile) devono essere valutate esplicitamente nel giudizio di merito; in caso di annullamento con rinvio la questione può essere riesaminata dalla corte di rinvio.
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