Sentenza del 16/01/2018 n. 238 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Contenzioso - Accordo conciliativo - Presupposti - Ricorrenza - Effetti - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che, una volta presentato un accordo conciliativo conforme alle formalità di legge, la controversia deve considerarsi definita. Di conseguenza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché non residua più una questione concreta da decidere. Il testo non specifica l'eventuale ripartizione delle spese o altri effetti economici dell'accordo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità e gli effetti di un accordo conciliativo depositato davanti al giudice tributario. L'accordo risultava completo delle formalità richieste per la conciliazione fuori udienza prevista dall'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 156/2015. Occorreva quindi stabilire se tale accordo fosse idoneo a definire la lite e a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
Art. 48 del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina la conciliazione giudiziale tributaria, compresa la conciliazione fuori udienza. Se l'accordo è formalizzato secondo i requisiti previsti, produce l'effetto di definire la controversia.
Art. 9, comma 1, lettera s), del d.lgs. n. 156/2015
Ha sostituito la disciplina dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, regolando presupposti e formalità della conciliazione fuori udienza.
Massime di principio
- Quando le parti depositano in giudizio un accordo conciliativo completo di tutte le formalità previste dalla legge, il giudice non deve più decidere il merito della controversia.
- La conciliazione validamente perfezionata comporta normalmente la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse concreto alla prosecuzione del processo.
- La sola dichiarazione delle parti non è necessariamente sufficiente: occorre verificare che l'accordo contenga i requisiti formali e sostanziali richiesti dall'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992.
- In casi analoghi è opportuno controllare la sottoscrizione dell'accordo, l'identificazione della controversia, l'accettazione delle parti e ogni ulteriore adempimento previsto dalla disciplina applicabile.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere definisce il processo, ma gli effetti economici e l'eventuale regolazione delle spese dipendono dal contenuto dell'accordo e dalle regole processuali applicabili.
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