Cassazione Civile, Ordinanza n. 00120/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
Una persona fisica agì in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti quando, trovandosi all'esterno del recinto destinato alle esercitazioni equestri di un maneggio, venne colpita alla gamba da un calcio sferrato da un cavallo appena uscito dal recinto dopo l'allenamento. Il tribunale accolse la domanda nei confronti della proprietaria del maneggio, mentre furono coinvolte anche la federazione sportiva di riferimento e la compagnia assicuratrice, quest'ultima opponendo l'inoperatività della polizza e poi l'esistenza di una clausola compromissoria. In appello la proprietaria del maneggio contestò, tra l'altro, la tardività dell'eccezione di compromesso in arbitrato sollevata dalla compagnia e la corretta interpretazione della convenzione assicurativa; la corte d'appello dichiarò però l'appello inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che mancasse la trascrizione delle parti della sentenza impugnata e una confutazione adeguata della decisione di primo grado. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che il suo atto di appello individuava chiaramente la questione decisiva: la tardività dell'eccezione di compromesso e, quindi, l'erroneità del rigetto della domanda di garanzia; il secondo motivo, relativo alla nullità processuale derivante dalla dichiarata inammissibilità, è stato formulato come conseguenza del primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo: l'appello conteneva una chiara censura della ratio decidendi rilevante, cioè la ritenuta operatività della clausola arbitrale eccepita dalla compagnia, e pertanto non poteva essere dichiarato inammissibile per aspecificità solo perché privo della trascrizione delle parti della sentenza di primo grado. Ha quindi affermato che, nel giudizio di appello, non è richiesto un progetto alternativo di decisione né formule sacramentali, ma è sufficiente l'indicazione chiara delle questioni contestate e delle ragioni di dissenso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze; non occorre la trascrizione delle parti della decisione né un progetto alternativo di sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma evocata per denunciare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma evocata per censurare la nullità processuale derivante dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 819-ter c.p.c.
Richiamato in appello per sostenere la tardività dell'eccezione di compromesso in arbitrato e la sua non rilevabilità d'ufficio.
artt. 1361 e ss. c.c.
Richiamati in appello per contestare l'interpretazione del contratto di assicurazione posto a base della domanda di garanzia.
art. 276 c.p.c.
Richiamato per evidenziare l'ordine logico delle questioni da esaminare nel giudizio di appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello introdotto dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità per difetto di specificità può essere dichiarata solo se l'atto non consente di individuare con chiarezza le questioni e i capi della decisione contestati e le ragioni della critica.
- Non è necessario che l'appellante trascriva integralmente le parti della sentenza impugnata né che rediga un progetto alternativo di decisione; è sufficiente una parte argomentativa che confuti la ratio decidendi della sentenza di primo grado.
- Quando la sentenza di primo grado si fonda, anche implicitamente, sulla ritenuta operatività di una clausola compromissoria o di altra questione pregiudiziale, l'appello che censuri specificamente tale ratio non può essere dichiarato aspecifico.
- Se l'atto di gravame consente al giudice di individuare la base giuridica del controllo richiesto, non è legittima una declaratoria di inammissibilità fondata su formalismi non previsti dalla legge.
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