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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24636/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la censura sulla recidiva perché la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato il relativo giudizio valorizzando precedenti specifici e maggiore pericolosità sociale desunta dal fatto di evasione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 18/12/2024. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva, sostenendo in sostanza l'insufficienza della motivazione sulla sua sussistenza e/o rilevanza. La Corte di cassazione ha però rilevato che il provvedimento impugnato aveva specificamente valorizzato sia i precedenti penali del ricorrente, anche specifici, sia la maggiore pericolosità sociale desumibile dall'evasione oggetto del procedimento, ritenendo tale motivazione conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è legittimamente applicata quando la motivazione dia conto dei precedenti penali, anche specifici, e della maggiore pericolosità sociale del soggetto.

  • art. 385 c.p.

    Il fatto oggetto del procedimento è descritto come evasione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla recidiva è infondata quando la sentenza di merito abbia motivato in modo specifico richiamando precedenti penali, anche omogenei o specifici, e la maggiore pericolosità sociale desumibile dalla condotta oggetto del giudizio.
  • Ai fini dell'applicazione della recidiva non è necessario un richiamo meramente formale ai precedenti, ma una motivazione che evidenzi il collegamento tra il profilo criminale dell'imputato e il fatto per cui si procede, in termini di incremento della capacità a delinquere o della pericolosità sociale.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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