Sentenza n. 8309/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 135/2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 135/2019, relativa al riconoscimento del beneficio annuale della Carta elettronica del docente e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 135/2019, confermativa della pronuncia di primo grado e divenuta definitiva dopo l’estinzione del ricorso per cassazione. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per ciascun anno scolastico a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, ponendo inoltre a carico del Ministero le spese di lite. Nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione coattiva del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all’Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché l’Amministrazione non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza, il Collegio ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo al ricorrente quanto riconosciuto dalla sentenza della Corte d’Appello. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Il TAR ha nominato sin d’ora, per l’eventuale infruttuoso decorso del termine, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Non sono state applicate penalità di mora, ritenute allo stato non necessarie, salva la possibilità di una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima di poter procedere esecutivamente nei confronti dell’Amministrazione; nel caso concreto il termine era decorso senza adempimento.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua rituale notificazione all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione agli obblighi patrimoniali e agli ulteriori obblighi conformativi derivanti da una sentenza definitiva del giudice ordinario, quando il giudicato sia stato ritualmente azionato e l’Amministrazione sia rimasta inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di persistente inottemperanza.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: il giudice può escluderla quando, allo stato, non ne ravvisi i presupposti, riservandone l’eventuale applicazione a una successiva fase di perdurante inadempimento.
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