Cassazione Penale, Sentenza n. 40311/2022 del 25/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi gli imputati impugnavano la determinazione, da parte della Corte d'appello di Bologna, della durata delle pene accessorie fallimentari: Arpe contestava la mancata valutazione individuale nella determinazione dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale (violazione art. 133 c.p. e omessa osservanza delle indicazioni della sentenza di rinvio), mentre Muto denunciava un erroneo esercizio del potere discrezionale (omessa considerazione integrale dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e lettura combinata con art. 23 c.p. per ridurre la durata della pena accessoria data la vicinanza della pena principale al minimo). Inoltre, i difensori di Arpe hanno prodotto documentazione attestante l'esito favorevole dell'affidamento in prova al servizio sociale (estinzione della pena).
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Arpe l'inammissibilità è stata dichiarata perché, essendo la pena accessoria estinta in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, è venuto meno l'interesse concreto all'impugnazione; per tale motivo Arpe non è stato condannato alle spese. Per Muto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: la Corte di appello ha fornito motivazione adeguata e specifica ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. nel determinare la pena accessoria (tenuto conto del ruolo nel fallimento Parmalat e della gravità del danno), decisione che in punto di discrezionalità non è sindacabile in questa sede; Muto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, comma 4, legge fallimentare
Norma che prevede le pene accessorie applicabili per reati fallimentari; utilizzata dalla Corte d'appello per fissare l'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale.
art. 627 c.p.p.
Riferimento al ruolo della Corte di appello quale giudice del rinvio nella fase di nuova determinazione delle pene accessorie.
art. 628 c.p.p.
Norma processuale relativa agli effetti del giudizio di rinvio e alla determinazione delle sanzioni accessorie in sede di appello.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena (esigenze rieducative, retributive e preventive e parametri soggettivi/oggettivi); richiamata come onere motivazionale del giudice quando si determinano pene accessorie, in particolare se si discosta dalla media edittale.
art. 132 c.p.
Attribuisce al giudice un potere discrezionale nel determinare la durata della pena secondo i criteri di cui all'art. 133; decisione discrezionale adeguatamente motivata non sindacabile in sede di legittimità.
art. 23 c.p.
Prevede limiti/minimi della pena della reclusione; richiamato dal ricorrente Muto nella prospettiva di una lettura combinata con art. 133 per contenere la pena accessoria, ma la Corte non ha ritenuto applicabile tale lettura per ridurre la sanzione accessoria.
art. 20 cod. pen.
Definisce gli 'effetti penali' della condanna; utilizzato per qualificare le pene accessorie come effetti penali suscettibili di estinzione con esito favorevole dell'affidamento in prova.
art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975, n. 354 (come modificato dall'art. 1, comma 7, legge 9 gennaio 2019, n. 3)
Stabilisce che l'esito favorevole dell'affidamento in prova determina l'estinzione della pena detentiva e 'ogni altro effetto penale' eccetto le pene accessorie perpetue; la giurisprudenza interpreta tale norma nel senso dell'estinzione anche delle pene accessorie in casi come quello in esame.
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; applicata al ricorso di Arpe.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende per il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile per motivi a lui imputabili; applicata al Muto.
Massime di principio
- Se la pena accessoria è estinta per effetto di un esito favorevole dell'affidamento in prova al servizio sociale, viene meno l'interesse concreto del ricorrente all'impugnazione e il ricorso di cassazione è inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse.
- La Corte di cassazione non sindaca in modo ampio le scelte discrezionali del giudice del merito in ordine alla quantificazione delle pene (artt. 132 e 133 c.p.) quando queste siano sostenute da specifica e adeguata motivazione; in tali casi il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile o infondato.
- Quando la determinazione delle pene accessorie si discosta dalla media edittale è necessario che il giudice di merito dia motivazione specifica rispetto ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art. 133 c.p.; l'assenza di tale motivazione può costituire motivo di gravame.
- L'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse non comporta condanna alle spese né sanzione alla Cassa delle ammende se la causa del venir meno dell'interesse non è imputabile al ricorrente.
- L'inammissibilità motivata dall'evidente infondatezza dei motivi comporta invece la condanna alle spese e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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