Sentenza n. 7887/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento a) della Determinazione Dirigenziale Rep. QI/924/2025 del 14/03/2025 - protocollo QI/55589/2025 del 14/03/2025 di reiezione dell'istanza di condono n. 0/582321 sot.0 per l'abuso realizzato in Roma, Via della Storta, 10 - int. 8 - 00123 - Roma - Municipio 14, notificata il 21.03.2025; b) della nota prot. n. QI/61619 del 21/03/2025 con cui l'UO Condono Edilizio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha trasmesso a valore di notifica la Determinazione Dirigenziale di reiezione; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo alla realizzazione di un’unità immobiliare in Roma, Via della Storta, con relativa nota di trasmissione a valore di notifica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di condono sostenendo, in primo luogo, che Roma Capitale avesse applicato erroneamente la disciplina del terzo condono, di cui al d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e alla l.r. Lazio n. 12/2004, anziché l’art. 40, comma 6, della l. n. 47/1985 e la disciplina dei precedenti condoni di cui alle l. n. 47/1985 e n. 724/1994. La società, che aveva acquisito l’immobile nell’ambito di una procedura esecutiva, sosteneva che le ragioni di credito sottostanti il trasferimento fossero anteriori all’entrata in vigore delle discipline successive e che l’abuso fosse stato ultimato entro il periodo rilevante per il secondo condono. In secondo luogo, deduceva la violazione degli artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990, assumendo che l’amministrazione non avesse esaminato le osservazioni e la documentazione presentate dopo il preavviso di rigetto. In terzo luogo, lamentava il difetto di motivazione, oltre a contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. L’elemento centrale della controversia era quindi la prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993 e, nel quadro dell’art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985, la prova della data delle ragioni di credito rilevanti per l’acquisto in sede esecutiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile anche alle domande presentate ai sensi del d.l. n. 269/2003 l’art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985, in virtù del rinvio al Capo V operato dall’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003; la medesima disposizione opera anche per i condoni disciplinati dalla l. n. 724/1994. Il richiedente aveva l’onere di dimostrare la data di ultimazione dei lavori e, nel caso di trasferimento derivante da procedura esecutiva, la data di insorgenza delle ragioni del credito. Tale prova non è stata fornita con riferimento all’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993. Il decreto ingiuntivo richiamato nelle osservazioni endoprocedimentali non risultava prodotto in giudizio né era comprovata la sua produzione nel procedimento amministrativo. La nota di trascrizione del pignoramento, pur prodotta in giudizio, non dimostrava né di essere stata depositata nel procedimento di condono né, comunque, l’anteriorità dell’abuso: essa riguardava soltanto un appezzamento di terreno e non il manufatto, catastalmente distinto, di cui faceva parte l’unità immobiliare. In mancanza di tale prova, il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina del terzo condono. Poiché l’intervento era qualificato come abuso maggiore e sull’area gravavano vincoli paesaggistici e di esondazione/sommergibilità, la presenza dei vincoli costituiva ostacolo al rilascio della sanatoria secondo la disciplina applicabile; tale effetto ostativo non era stato specificamente contestato, essendo stata contestata soltanto l’applicabilità del terzo condono. Il TAR ha escluso anche la violazione degli artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990, rilevando che le osservazioni erano state valutate, ma ritenute inidonee a modificare l’esito del procedimento. Ha inoltre escluso il difetto di motivazione: il provvedimento richiamava la nota del 26 maggio 2016, acquisita in giudizio e idonea a integrare una motivazione per relationem, e dava conto dell’esame delle osservazioni e della loro inidoneità a superare le ragioni del preavviso di rigetto. Spese di giudizio integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985
Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
La disposizione si applica ai procedimenti di condono disciplinati dalla l. n. 47/1985, dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003, in forza dei rinvii al Capo V della l. n. 47/1985. Il richiedente deve provare la data delle ragioni di credito e la data di ultimazione dei lavori.
art. 39, comma 1, l. n. 724/1994
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile anche ai condoni del 1994 la disciplina dell’art. 40, ultimo comma, relativa agli immobili trasferiti in procedure esecutive.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile anche al terzo condono la disciplina dell’art. 40, ultimo comma, in materia di domande presentate dopo trasferimenti derivanti da procedure esecutive.
l. n. 47/1985
Disciplina del primo condono edilizio e, attraverso i rinvii legislativi richiamati dal giudice, parametro per individuare la disciplina applicabile alle domande presentate dopo trasferimenti in procedure esecutive.
l. n. 724/1994
Disciplina del secondo condono edilizio, rilevante quale termine normativo rispetto al quale doveva essere dimostrata l’ultimazione dell’abuso.
d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Disciplina del terzo condono edilizio, applicabile in assenza della prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993.
l.r. Lazio n. 12/2004
Disciplina regionale attuativa del terzo condono; in presenza di vincoli, essa ostacola la sanatoria degli abusi maggiori.
artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990
La presentazione di osservazioni dopo il preavviso di rigetto non impone il loro accoglimento; è sufficiente che l’amministrazione le valuti e dia conto della loro inidoneità a modificare l’esito.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione per relationem è ammissibile quando l’atto richiamato sia individuabile e conoscibile; è sufficiente inoltre che il provvedimento dia conto dell’esame delle osservazioni e delle ragioni per cui esse non superano i motivi ostativi.
art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004
I vincoli paesaggistici richiamati nel provvedimento, nell’ambito della disciplina del terzo condono applicabile agli abusi maggiori, costituiscono ostacolo al rilascio della sanatoria.
Massime di principio
- La disciplina dell’art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985, relativa alla presentazione della domanda di sanatoria per immobili trasferiti nell’ambito di procedure esecutive, si applica anche ai condoni disciplinati dalla l. n. 724/1994 e dal d.l. n. 269/2003, in ragione dei rinvii legislativi al Capo V della l. n. 47/1985.
- Quando il richiedente invoca l’applicazione di una disciplina di condono più favorevole in ragione dell’acquisto dell’immobile durante una procedura esecutiva, grava su di lui l’onere di provare sia la data di ultimazione dell’abuso sia, ove rilevante, la data di insorgenza delle ragioni di credito.
- La nota di trascrizione di un pignoramento riferita al solo terreno non dimostra l’anteriorità dell’abuso edilizio relativo a un manufatto catastalmente distinto, se il manufatto non è menzionato nell’atto e non è altrimenti provato il collegamento tra il pignoramento e l’opera abusiva.
- In assenza della prova dell’ultimazione dell’abuso entro il termine previsto dalla disciplina del secondo condono, trova applicazione la disciplina del terzo condono; per gli abusi maggiori, la presenza dei vincoli ostativi previsti dalla normativa applicabile impedisce il rilascio della sanatoria.
- La violazione degli artt. 10 e 10-bis l. n. 241/1990 non sussiste quando l’amministrazione esamina le osservazioni del privato e ne espone l’inidoneità a superare le ragioni ostative già individuate, senza essere tenuta a recepirle.
- La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento richiama un atto identificabile e conoscibile e, contestualmente, dà conto dell’esame delle osservazioni procedimentali e delle ragioni della loro ritenuta irrilevanza.
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