Sentenza del 18/01/2021 n. 412 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Imposta di registro - trasferimenti immobiliari - stime OMI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ufficio aveva determinato un maggior reddito e liquidato maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale ritenendo che il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita fosse inferiore al valore normale dell'immobile desumibile dalle quotazioni OMI; il contribuente ha contestato la fondatezza di tale rettifica basata sulle sole stime OMI
La decisione
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'accertamento fondato esclusivamente sullo scostamento tra prezzo dichiarato e quotazioni OMI è insufficiente: per rettificare il prezzo e liquidare maggiori imposte è necessario che sussistano ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Di conseguenza l'accertamento fondato unicamente sulle stime OMI è stato censurato (annullato o rimesso per nuovo esame in mancanza di altri indici probatori)
Norme richiamate
Cass. ord. 23 maggio 2019 n.13992
La pronuncia interpreta la giurisprudenza consolidata nel senso che le quotazioni OMI costituiscono un elemento indicativo ma non possono, da sole, giustificare la rettifica del corrispettivo dichiarato; per una rettifica serve un complesso probatorio integrato da indizi seri, precisi e concordanti
Massime di principio
- Le quotazioni OMI possono essere utilizzate come parametro indicativo del valore di mercato, ma non come unica prova per rettificare il prezzo dichiarato in un atto di trasferimento immobiliare
- La prova della maggiore capacità contributiva gravante sull'amministrazione finanziaria richiede elementi indiziari supplementari: comparabili certi, perizie tecniche, contratti similari, pubblicità di vendita, condizioni dell'immobile o elementi urbanistici che giustifichino lo scarto
- L'onere probatorio rimane sull'ufficio che vuole effettuare la rettifica: deve dimostrare con elementi gravi, precisi e concordanti che il prezzo dichiarato non corrisponde al valore normale
- Per il contribuente è strategico raccogliere e conservare documentazione che dimostri il valore di mercato effettivo (perizie, attestazioni di agenzie, annunci, certificazioni dello stato dell'immobile) e sollevare l'eccezione dell'insufficienza probatoria se l'accertamento si basa solo su OMI
- In sede di contenzioso, l'uso combinato di OMI e di altri elementi probatori può legittimare la rettifica; viceversa l'OMI isolato difficilmente supera il vaglio di legittimità
- Gli uffici che procedono ad accertamenti basati su quotazioni devono motivare puntualmente perché le quotazioni generali si ritengono rappresentative del caso concreto e indicare gli ulteriori elementi che supportano la rettifica
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