Cassazione Penale, Sentenza n. 38772/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado, denunciando: mancata assunzione di prova decisiva (richiesto confronto tra le dirigenti scolastiche Nucera e Crucitti sulle presenze della persona offesa il 5/5/2012); errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa alla luce dell'art. 192 c.p.p.; vizi di motivazione, omissione e travisamento delle prove con conseguente errata attribuzione di responsabilità; violazione del diritto di difesa per la mancata ammissione del confronto richiesto; contestazione della gestione della prescrizione e mancata applicazione di attenuanti che avrebbero inciso sulla punibilità; e infine censura per aver liquidato le spese alla parte civile non intervenuta in appello.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in parte: i primi sei motivi sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati per genericità e per mancato confronto specifico con la motivazione della Corte di appello; la Corte ha confermato la legittimità della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (possono fondare la condanna se motivate e riscontrate) e ha ritenuto corretta la gestione della prescrizione da parte della Corte d'appello (motivi del proscioglimento per prescrizione adeguatamente esaminati). Tuttavia il motivo relativo alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile in appello è stato accolto: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla liquidazione delle spese civili nel giudizio di appello (eliminata la statuizione sulle spese). Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto molte censure generiche, inammissibili o reiterative e dunque non valutabili in questa sede
art. 192 c.p.p.
Norma sull'accertamento della attendibilità delle dichiarazioni; la Corte conferma che le regole del comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa in modo rigido: esse possono, se credibili e riscontrate, fondare la condanna, lasciando al giudice di merito ampia discrezionalità
art. 507 c.p.p.
Potere discrezionale del giudice di integrare l'istruttoria; la Corte ricorda che la mancata ammissione di una prova richiesta ai sensi dell'art. 507 non può poi essere dedotta come omissione di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d)
art. 495, comma 2 c.p.p.
Richiesta di ammissione di mezzi di prova: la Cassazione distingue tra prove chieste con questo articolo (impugnabili come omissione di prova decisiva) e prove sollecitate con art. 507 (non sindacabili allo stesso modo)
art. 129, comma 2 c.p.p.
Regole sull'onere della prova circa cause estintive e esclusioni di punibilità; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sul decorso della prescrizione, richiedendo evidenza per escludere la prescrizione
Sentenza Sez. U "Tettamanti" (n. 35490/2009)
Principio secondo cui, quando l'appello di condanna è trasformato in proscioglimento per prescrizione, il giudice d'appello deve confutare specificamente i motivi d'appello per verificare se sussistano ragioni che escludano il proscioglimento nel merito; la Corte ha applicato tale principio ritenendo la confutazione adeguata
art. 153 disp. att. c.p.p.
Regola sulla nota spese della parte civile: la Corte precisa che non è necessario che la parte civile presenti la nota ex art.153 disp. att. per ottenere la liquidazione, ma è necessario che abbia chiesto la condanna alle spese; in mancanza di richiesta esplicita non può essere liquidata d'ufficio
Massime di principio
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; le doglianze generiche o reiterative sono inammissibili
- La mancata ammissione di una prova richiesta al giudice con poteri di integrazione (art. 507 c.p.p.) non costituisce, di per sé, omissione di prova decisiva suscettibile di cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. d)
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire base unica per la condanna se il giudice di merito ne motiva credibilità e riscontrabilità; la valutazione di affidabilità è questione di fatto non sindacabile in Cassazione salvo palesi contraddizioni
- Quando la Corte d'appello dichiara il reato estinto per prescrizione dopo una condanna di primo grado, deve confutare specificamente i motivi d'appello che chiedono il proscioglimento nel merito, come richiamato dalla giurisprudenza di legittimità
- Il giudice di appello non può liquidare le spese a favore della parte civile in assenza di una domanda esplicita di condanna alle spese da parte della medesima; non è invece indispensabile la presentazione della nota spese ex art.153 disp. att.
- Per tutelare il diritto di difesa è fondamentale richiedere e documentare in modo formale l'ammissione di mezzi istruttori essenziali, indicando il fondamento procedurale (art.495 vs art.507) per consentire impugnazioni valide in Cassazione
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