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Parere

Parere n. 1305/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario con istanza di sospensione, proposto con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971 dal signor -O-OMISSIS-SSIS- contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di -O-OMISSIS-SSIS--Sportello unico per l’immigrazione per l’annullamento del provvedimento prot. P--O-OMISSIS-SSIS-/L/Q/2025/100279 del 5 settembre 2025 ad oggetto la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202600005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, disposta con provvedimento del 5 settembre 2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 6 aprile 2025, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Secondo il ricorrente, la domanda sarebbe stata indirizzata allo Sportello unico della Prefettura territorialmente competente automaticamente dal sistema informatico ministeriale, mediante l’acquisizione dei dati della Camera di commercio, sicché l’eventuale incompetenza non sarebbe a lui imputabile e non avrebbe potuto giustificare la revoca dell’atto favorevole, in assenza di gravi motivi di ordine pubblico. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, lamentando la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, collaborazione, correttezza, buona fede e legittimo affidamento. Ha sostenuto che l’amministrazione non avrebbe comparato adeguatamente l’interesse alla corretta ripartizione territoriale delle competenze con il pregiudizio arrecato al lavoratore, né avrebbe fornito una motivazione rafforzata, anche in considerazione del rilascio del nulla osta cinque mesi prima e di una prassi asseritamente analoga seguita per altre domande della medesima società. Nell’istanza cautelare ha inoltre dedotto il rischio di espulsione derivante dall’assenza di un titolo definitivo di soggiorno.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso preliminarmente inammissibile per difetto di interesse, rilevando che il provvedimento impugnato era plurimotivato e che il ricorrente non aveva contestato tutte le autonome ragioni poste a fondamento della revoca. L’eventuale accoglimento delle censure proposte non avrebbe quindi consentito di eliminare il provvedimento, essendo rimasta incontestata un’ulteriore autonoma causa giustificatrice. La Sezione ha richiamato l’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. e la giurisprudenza sull’inammissibilità del ricorso contro un atto sorretto da motivazioni autonome non integralmente censurate. Nel merito, comunque, i motivi sono stati ritenuti infondati. Il sistema telematico acquisisce dalla Camera di commercio i dati essenziali dell’impresa, ma non individua automaticamente lo Sportello unico competente, che viene determinato sulla base delle informazioni inserite dal compilatore. L’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 impone al datore di lavoro di trasmettere la richiesta allo Sportello unico della provincia di residenza del lavoratore, di quella in cui ha sede legale l’impresa o di quella in cui si svolgerà la prestazione lavorativa; tale criterio non è stato rispettato. La documentazione prodotta dal datore di lavoro risultava inoltre inizialmente carente e successivamente contraddittoria quanto alla sede legale, al luogo di lavoro e alla sistemazione alloggiativa del lavoratore. L’istruttoria aveva altresì evidenziato la presentazione di 183 domande nel 2025, di cui 116 presso il medesimo Sportello unico, a fronte di una struttura aziendale ridotta e di dati occupazionali e dimensionali limitati. La revoca è stata pertanto ritenuta legittima.

Osservazioni

Inammissibilità per omessa impugnazione di tutte le motivazioni autonome

Il provvedimento di revoca era plurimotivato. Poiché il ricorrente non ha contestato tutte le autonome ragioni giustificatrici dell’atto, l’eventuale accoglimento delle censure formulate non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta. Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

Art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 - Competenza dello Sportello unico

La richiesta di nulla osta deve essere trasmessa allo Sportello unico della provincia di residenza del lavoratore, della sede legale dell’impresa o del luogo di prestazione lavorativa. Nel caso esaminato tali criteri tassativi non risultavano rispettati, sicché la revoca del nulla osta è stata ritenuta legittima.

Sistema telematico e imputabilità dell’individuazione dello Sportello unico

Il sistema informatico ministeriale acquisisce dalla Camera di commercio dati quali iscrizione, partita IVA e localizzazione delle sedi, ma non determina automaticamente lo Sportello unico competente. Quest’ultimo è individuato sulla base delle informazioni fornite dal compilatore o richiedente.

Documentazione carente e contraddittoria

La documentazione relativa alla sede legale, al luogo di svolgimento della prestazione e alla sistemazione alloggiativa del lavoratore risultava carente e contraddittoria, con indicazione di comuni diversi nelle varie fasi del procedimento. Tali elementi sostenevano la legittimità della revoca.

Legittimo affidamento e buona fede

Le censure fondate sul legittimo affidamento, sulla buona fede e sulla mancata ponderazione degli interessi non hanno superato il rilievo dell’inosservanza dei criteri legali di competenza e delle anomalie documentali emerse nell’istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971

    presentazione diretta del ricorso al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata in relazione alle modalità di presentazione del ricorso straordinario.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero deve trasmettere telematicamente la richiesta nominativa di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione della Provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa

    I criteri territoriali per l’invio della richiesta sono tassativi. La loro violazione giustifica la revoca del nulla osta.

  • art. 42 d.l. n. 73/2022

    È richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato, ma il parere non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ma le relative censure sono ritenute infondate.

  • art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990

    È richiamato in relazione ai doveri di collaborazione, correttezza e buona fede dell’amministrazione; tali principi non impediscono la revoca fondata sulla violazione dei criteri legali e su una documentazione contraddittoria.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando il provvedimento impugnato è sorretto da autonome motivazioni e il ricorrente non le contesta tutte.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse se non vengono contestate tutte le ragioni giustificatrici, poiché l’eventuale annullamento di una sola di esse non eliminerebbe l’atto.
  • Nelle procedure per il nulla osta al lavoro subordinato, i criteri territoriali previsti dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 per l’individuazione dello Sportello unico competente hanno carattere tassativo.
  • Il fatto che una piattaforma telematica acquisisca automaticamente dati dalle banche dati pubbliche non implica che essa individui automaticamente l’ufficio competente, quando la competenza dipende dalle informazioni inserite dal richiedente o dal compilatore.
  • Il legittimo affidamento derivante dal rilascio di un nulla osta non prevale sulla necessità di rispettare i criteri legali di competenza e può essere inciso quando l’istruttoria evidenzi documentazione carente, contraddittoria o incompatibile con i presupposti dichiarati.
  • La presenza di dati contraddittori sulla sede dell’impresa, sul luogo di lavoro e sulla sistemazione alloggiativa del lavoratore costituisce elemento istruttorio idoneo a sostenere la revoca del nulla osta, soprattutto se associato a una significativa sproporzione tra il numero delle domande presentate e la dimensione aziendale dichiarata.

Revoca del nulla osta al lavoro subordinato per incompetenza territoriale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un lavoratore straniero contro il Ministero dell’interno e lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura competente, avverso la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.

Premesse e svolgimento della vicenda

Una società aveva presentato, tramite il portale ministeriale, una richiesta di nulla osta per l’assunzione del lavoratore. Il nulla osta era stato rilasciato il 6 aprile 2025. Successivamente la Prefettura aveva notificato un preavviso di revoca, contestando anche l’assenza del DURC, poi prodotto dalla società insieme ad altra documentazione.

Con provvedimento del 5 settembre 2025, lo Sportello unico aveva revocato il nulla osta, rilevando che nell’asseverazione il luogo di lavoro risultava situato in un comune diverso da quello della sede legale dell’impresa e ritenendo, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, di non essere territorialmente competente.

Motivi del ricorso

Il ricorrente sosteneva che l’individuazione dello Sportello unico fosse avvenuta automaticamente attraverso il sistema informatico ministeriale, mediante l’acquisizione dei dati della Camera di commercio. Da ciò faceva derivare l’assenza di responsabilità del datore di lavoro e l’illegittimità della revoca, non giustificata, a suo avviso, da gravi motivi di ordine pubblico.

Con un secondo motivo il ricorrente invocava i principi di imparzialità, buon andamento, collaborazione, correttezza, buona fede e legittimo affidamento, lamentando la mancata ponderazione tra l’interesse alla corretta ripartizione delle competenze e il pregiudizio arrecato al lavoratore. Deduceva inoltre l’assenza di una motivazione rafforzata e il contrasto con una precedente prassi amministrativa riferita ad altre domande della medesima società.

Inammissibilità per mancata contestazione di tutte le ragioni dell’atto

La Sezione ha preliminarmente qualificato il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, fondato cioè su una pluralità di ragioni autonome.

Secondo il principio richiamato dal parere, quando il provvedimento si fonda su motivazioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte. Se una di esse rimane inoppugnata, l’eventuale accoglimento delle censure rivolte alle altre non consentirebbe comunque di annullare l’atto. Ne deriva l’originaria carenza di interesse e l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

La Sezione ha escluso che le censure proposte potessero essere interpretate come contestazione implicita delle ulteriori ragioni poste a fondamento della revoca.

Valutazione nel merito

In ogni caso, i motivi sono stati ritenuti infondati.

Il sistema telematico ministeriale interagisce con la Camera di commercio per acquisire dati essenziali dell’impresa, quali iscrizione, partita IVA e localizzazione delle sedi. Tuttavia, secondo la relazione ministeriale e la valutazione della Sezione, il sistema non individua automaticamente lo Sportello unico competente: tale individuazione dipende dalle informazioni inserite dal compilatore o dal richiedente.

L’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che la richiesta nominativa di nulla osta deve essere trasmessa allo Sportello unico della provincia di residenza del lavoratore, della provincia in cui ha sede legale l’impresa oppure della provincia in cui si svolgerà la prestazione lavorativa. La Sezione ha qualificato tali criteri come tassativi e ha ritenuto che, nel caso concreto, non fossero stati rispettati.

Anomalie della documentazione e istruttoria amministrativa

L’istruttoria aveva evidenziato diversi elementi di incoerenza:

  • la sede legale della società risultava coincidere con il luogo di residenza del legale rappresentante;
  • il luogo di lavoro era stato indicato in due comuni diversi;
  • la sistemazione alloggiativa del lavoratore era stata inizialmente individuata in un comune e successivamente in un altro;
  • la società aveva presentato 183 domande nel 2025 a livello nazionale, di cui 116 presso il medesimo Sportello unico;
  • tale numero appariva sproporzionato rispetto alla ridotta dimensione aziendale dichiarata, con un numero di dipendenti inizialmente indicato in otto e poi risultante pari a uno dalla visura camerale;
  • il fatturato dichiarato per il 2022 era pari a 397.853 euro.

La documentazione era stata inoltre oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica. Tali circostanze hanno confermato, secondo la Sezione, la legittimità della revoca.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per difetto di interesse e, comunque, infondato. La revoca del nulla osta è stata ritenuta legittima sia perché non erano stati rispettati i criteri territoriali dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, sia per le carenze e contraddizioni emerse nella documentazione e nell’istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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