Cassazione Civile, Ordinanza n. 20330/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale per l’anno d’imposta 2009, fondato su verifiche della Guardia di Finanza e su indagini bancarie. L’Amministrazione ha emesso un avviso di accertamento contestando al contribuente un maggior reddito qualificato come reddito da lavoro autonomo, con conseguente pretesa IRPEF e profili IVA. Il contribuente ha impugnato l’atto deducendo: (1) nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione da parte di funzionario non legittimato; (2) omesso esame della questione della corretta qualificazione del reddito; (3) mancanza di elementi indiziari idonei a ricondurre le somme a lavoro autonomo e conseguente erroneo assoggettamento a IVA; (4) illegittimità dell’avviso per assenza di prova, anche presuntiva, dello svolgimento di attività professionale nel periodo d’imposta; (5) erroneo utilizzo delle indagini bancarie, che avrebbero al più evidenziato una sottofatturazione di una transazione commerciale legata al ruolo societario del contribuente; (6) violazione del giudicato, per non avere la CTR considerato una precedente decisione relativa al diverso anno 2008, favorevole al contribuente sulla qualificazione delle somme come redditi diversi. La CTP e poi la CTR avevano rigettato il ricorso del contribuente, confermando l’avviso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il sesto motivo, dichiarato inammissibile il secondo motivo, e accolto nei limiti di ragione il terzo, il quarto e il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché rinnovi il giudizio, in diversa composizione, attenendosi ai principi indicati, in particolare sulla necessità di una prova positiva o quantomeno presuntiva adeguata da parte dell’Amministrazione per sostenere la qualificazione delle somme come redditi da lavoro autonomo. L’avviso non è stato definitivamente annullato in cassazione, ma la decisione di merito è stata cassata con rinvio.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato; la nullità non deriva, di per sé, dalla sola illegittimità dell’attribuzione di incarichi dirigenziali se il sottoscrittore aveva comunque la qualifica/legittimazione per la delega.
art. 56, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente come norma sulla sottoscrizione/legittimazione dell’atto impositivo IVA, ma la Corte respinge la censura sulla base della validità della delega del funzionario.
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato per la radicale nullità dell’atto, ma non ritenuto dirimente nel caso concreto.
artt. 3, 5 e 6 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate
Richiamati per contestare i poteri del funzionario sottoscrittore; la Corte osserva che non è stata allegata l’assenza della qualifica professionale abilitante alla delega.
art. 53, commi 1 e 18, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma processuale tributaria richiamata nel motivo sulla validità dell’atto e dei poteri del firmatario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge utilizzata per i motivi relativi a firma dell’atto, qualificazione del reddito e giudicato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme all’art. 5 per contestare l’assoggettamento a IVA delle somme accertate.
art. 5 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Usato dal ricorrente per sostenere che non vi era prova dello svolgimento di attività professionale imponibile.
art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per sostenere la corretta qualificazione delle somme come redditi diversi e non come redditi di lavoro autonomo.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che l’onere di fornire una prova positiva o presuntiva adeguata sulla fonte del reddito grava anzitutto sull’Amministrazione; solo dopo sorge per il contribuente l’onere di prova contraria.
art. 51, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione alle indagini bancarie e alla prova dei movimenti finanziari.
art. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma sulle indagini finanziarie richiamata per censurare l’uso degli elementi bancari da parte dell’Ufficio.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dallo Statuto del contribuente per contestare la legittimità dell’accertamento fondato su indagini bancarie.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocato contro la pretesa fondata su indagini bancarie, ma la Corte non accoglie la censura nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 2909 c.c.
La Corte esclude la violazione del giudicato perché la decisione invocata non era definitiva e, comunque, non era ancora stata pubblicata al momento della sentenza impugnata.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 54, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Richiamato per l’applicabilità della disciplina sulla doppia conforme e sull’inammissibilità del vizio motivazionale.
art. 54, comma 3, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Richiamato per la nuova formulazione del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti da funzionario delegato di carriera direttiva; la declaratoria di illegittimità di incarichi dirigenziali non travolge automaticamente gli atti firmati da funzionari validamente delegati.
art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012
La declaratoria di incostituzionalità non comporta, secondo la Corte, invalidità degli avvisi sottoscritti da funzionari delegati con qualifica idonea.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti"
Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle due sentenze di merito.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, la nullità per difetto di sottoscrizione non può essere affermata in via automatica sulla sola base dell’illegittimità di incarichi dirigenziali dell’Amministrazione, occorrendo verificare se il funzionario sottoscrittore fosse comunque munito di valida delega e della necessaria qualifica.
- Nel processo civile tributario, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in caso di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Quando l’Amministrazione qualifica somme rinvenute su conti correnti come redditi di lavoro autonomo, non basta un sospetto o una presunzione meramente apodittica: deve emergere una base probatoria positiva, anche presuntiva, idonea a collegare i versamenti all’esercizio dell’attività professionale.
- L’onere di fornire la prova contraria a carico del contribuente sorge solo dopo che l’Ufficio abbia allegato elementi seri e coerenti a sostegno della pretesa fiscale; non può essere invertito in assenza di una prova iniziale adeguata dell’Amministrazione.
- La violazione del giudicato non è configurabile quando la decisione invocata non sia passata in giudicato o, comunque, non fosse ancora pubblicata al momento della sentenza impugnata.
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