Sentenza del 09/10/2019 n. 25263 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR di Milano, sostenendo che il termine triennale per notificare l'avviso di liquidazione e recuperare le imposte dovute per la revoca delle agevolazioni fiscali fosse prorogato di ulteriori due anni ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 289 del 2002. L'agevolazione riguardava l'acquisto di un complesso immobiliare destinato a civile abitazione, con impegno della società a trasferirlo entro tre anni. Secondo l'Agenzia, la proroga si applicava anche al recupero delle imposte conseguente alla violazione delle condizioni per beneficiare dell'agevolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR di Milano e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che il termine triennale previsto dall'articolo 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 era prorogato di due anni: poiché la registrazione dell'atto era avvenuta il 20 marzo 2006, l'avviso poteva essere notificato entro il 20 marzo 2011. Essendo stato notificato il 3 marzo 2011, l'atto dell'Amministrazione finanziaria è stato ritenuto tempestivo e legittimo. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità, pari a 7.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico della società.
Norme richiamate
Articolo 11, commi 1 e 1-bis, legge n. 289 del 2002
La proroga di due anni dei termini di accertamento si applica anche alle ipotesi di liquidazione delle imposte dovute in conseguenza del recupero fiscale per la violazione di norme in tema di agevolazioni tributarie.
La proroga biennale dei termini non riguarda soltanto le ipotesi espressamente riferite agli atti definibili mediante condono, ma anche il recupero delle imposte derivante dalla decadenza da agevolazioni fiscali, quando si tratta delle medesime imposte e l'Ufficio deve valutare l'efficacia della definizione.
Articolo 2, comma 46, legge n. 350 del 2003
Ha esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 11, comma 1, agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003.
La disposizione amplia temporalmente l'applicazione della proroga prevista dalla legge n. 289 del 2002 agli atti rientranti nell'ambito temporale stabilito dalla norma.
Articolo 76, d.P.R. n. 131 del 1986
Il termine ordinario per l'accertamento era di tre anni dalla registrazione dell'atto.
Il termine triennale per la liquidazione o il recupero delle imposte di registro può essere prorogato da una specifica disposizione successiva, come l'articolo 11 della legge n. 289 del 2002.
Articolo 384 c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Articolo 91 c.p.c.
La parte soccombente nel giudizio di legittimità è condannata al pagamento delle relative spese processuali.
Massime di principio
- Quando una norma speciale proroga i termini di accertamento per determinate imposte o procedure di definizione, la proroga può applicarsi anche al recupero di agevolazioni fiscali indebitamente fruite, se riguarda le stesse imposte e la ratio della norma è comune.
- Per verificare la tempestività di un avviso di liquidazione occorre calcolare il termine ordinario previsto dalla disciplina applicabile e verificare se disposizioni successive abbiano introdotto proroghe o sospensioni.
- La decadenza da un'agevolazione fiscale può consentire all'Amministrazione di recuperare le imposte originariamente non versate, purché l'atto sia notificato entro il termine legalmente applicabile, incluse eventuali proroghe.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale non consolidato, i giudici possono compensare le spese dei gradi di merito; tuttavia, la parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese del giudizio di legittimità.
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