Sentenza del 14/11/2019 n. 2087 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la detrazione dell'IVA pari a 80.000 euro relativa alla fattura n. 34/2009, di 400.000 euro oltre IVA, emessa da D.I. s.r.l. per una presunta quota di consulenza collegata al progetto immobiliare "C. Resort". Secondo l'Amministrazione, l'operazione era oggettivamente inesistente o comunque parzialmente fittizia e mirava a far rientrare nella disponibilità di soggetti collegati parte del compenso di 500.000 euro pagato da C. s.r.l. a L.F.R.E. s.r.l. La società deduceva, tra l'altro, l'assenza di contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione dell'avviso e l'effettività delle prestazioni. Invocava inoltre il decreto penale di archiviazione emesso a favore del legale rappresentante. La Corte di Cassazione aveva cassato la precedente decisione favorevole alla società, affermando che il giudice tributario deve valutare autonomamente le prove e non può attribuire efficacia assolutoria automatica a un'archiviazione penale.
La decisione
Il giudice del rinvio ha rigettato il ricorso di L.F.R.E. s.r.l. e dichiarato legittimo e fondato l'avviso di accertamento. Ha escluso la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, poiché l'attività dell'Agenzia era stata svolta presso i propri uffici tramite questionari, acquisizione ed esame documentale e interlocuzioni con la società, senza accessi o verifiche presso la sede del contribuente; pertanto non si applicava l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente né era necessario un processo verbale conclusivo o il termine dilatorio di 60 giorni. Nel merito, ha ritenuto gravi, precise e concordanti le presunzioni relative alla fittizietà della fattura: sproporzione del compenso, assenza di documentazione dell'attività di D.I. s.r.l., mancanza di struttura e collaboratori, stretti collegamenti societari e personali tra i soggetti coinvolti, coincidenza temporale tra l'emissione della fattura e la cessione delle quote e irregolare imputazione temporale del costo. È stata quindi confermata la ripresa dell'IVA indetraibile di 80.000 euro e la sanzione. L.F.R.E. s.r.l. è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 15.000 euro per i gradi indicati in sentenza.
Norme richiamate
Art. 19 del D.P.R. 633/1972
L'IVA esposta in una fattura relativa a un'operazione oggettivamente inesistente non è detraibile dal destinatario, anche se la fattura è stata contabilizzata e pagata.
Art. 54, comma 5, del D.P.R. 633/1972
Accertamento dell'imposta sul valore aggiunto
Consente il recupero dell'IVA quando la documentazione contabile non corrisponde a operazioni effettivamente realizzate.
Art. 12, commi 1 e 7, della legge 212/2000
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
Le garanzie relative al processo verbale di chiusura e al termine di 60 giorni si applicano agli accessi, ispezioni e verifiche svolti presso i locali del contribuente, non ai controlli documentali eseguiti presso gli uffici dell'Amministrazione.
Art. 7, comma 4, del D.Lgs. 546/1992
Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale
Il processo tributario ha regole probatorie autonome rispetto al processo penale e consente il ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Art. 20 del D.Lgs. 74/2000
Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti
Il giudizio tributario mantiene autonomia rispetto al procedimento penale e il relativo esito non vincola automaticamente il giudice tributario.
Artt. 408 e seguenti c.p.p.
Il decreto di archiviazione non produce preclusioni o giudicato nel processo tributario e può essere considerato solo come uno degli elementi del materiale probatorio.
Artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c.
Onere della prova e presunzioni
L'Amministrazione può dimostrare l'inesistenza di un'operazione mediante un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti; spetta quindi al contribuente fornire una prova contraria concreta e documentata.
Art. 109 del T.U.I.R.
Criteri di imputazione temporale e di deducibilità dei componenti negativi
I costi devono essere imputati all'esercizio di competenza economica, anche quando la fattura viene emessa o registrata in un periodo successivo.
Art. 8 del D.L. 16/2012, convertito dalla legge 44/2012
Disposizioni in materia di costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti
Nel caso concreto l'Agenzia ha mantenuto tassati i ricavi dichiarati e non ha recuperato anche il costo correlato di 400.000 euro ai fini reddituali, applicando il meccanismo previsto dalla norma; è stata comunque recuperata l'IVA indebitamente detratta.
Massime di principio
- L'archiviazione penale, così come l'assoluzione, non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario: il giudice fiscale deve valutare autonomamente gli elementi raccolti.
- Nel processo tributario presunzioni non sufficienti per una condanna penale possono comunque giustificare un accertamento fiscale, se sono gravi, precise e concordanti e il contribuente non offre una prova contraria adeguata.
- Il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e il termine di 60 giorni riguardano principalmente accessi, ispezioni e verifiche presso i locali dell'impresa; non si applicano automaticamente ai controlli documentali svolti negli uffici dell'Amministrazione.
- La prova dell'effettività di una consulenza richiede documentazione concreta dell'attività svolta, dei risultati prodotti, delle risorse impiegate e del rapporto tra prestazione e corrispettivo; il solo pagamento della fattura o l'esistenza di un contratto non sono necessariamente sufficienti.
- Collegamenti societari e personali, sproporzione del compenso, assenza di struttura operativa, fatturazione tardiva, imputazione contabile anomala e coincidenza temporale con trasferimenti societari possono formare un quadro presuntivo idoneo a dimostrare l'inesistenza dell'operazione.
- In presenza di una fattura per operazione oggettivamente inesistente, l'IVA indicata non è detraibile, anche se il documento è formalmente regolare e il pagamento risulta effettuato.
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