Cassazione Penale, Sentenza n. 44829/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara (6 mesi di reclusione, 60 euro di multa per il reato di truffa e risarcimento del danno alla parte civile). Il ricorrente deduceva: (i) carenza e contraddittorietà della motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto in considerazione della condotta post delictum (assenza di analoghe condotte subsequenti e regolare attività lavorativa); (ii) mancato riconoscimento dell'attenuante per speciale tenuità del danno patrimoniale, perché il danno liquidato dal primo giudice era pari a 232 euro mentre nella sentenza impugnata veniva indicato "circa C 350,00"
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale incensurabile: i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato possono da soli giustificare il diniego delle attenuanti generiche; il comportamento post delictum invocato dalla difesa è risultato di scarsa significatività e, in ogni caso, il giudice di merito non è tenuto a richiamare tutti gli elementi, ma solo quelli rilevanti. Quanto all'errore materiale nella indicazione dell'entità del danno (232 euro vs "circa C 350,00"), la Corte ha ritenuto l'errore irrilevante perché il danno effettivo resta superiore alla soglia richiesta per poter riconoscere l'attenuante della speciale tenuità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Disciplina la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; applicata per il processo in esame per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale.
decreto-legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94, comma 2
Richiamato per affermare l'applicabilità della procedura di trattazione scritta prevista dal citato decreto-legge, come modificato dalle successive norme richiamate nella sentenza.
art. 62, primo comma, n. 4, codice penale
Prevede l'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità: deve trattarsi di danno di rilevanza minima, quasi trascurabile; la Corte ha ritenuto che il danno di 232 euro non abbia carattere di "valore economico pressoché irrisorio" e quindi non integra la speciale tenuità.
art. 616 codice di procedura penale
Stabilisce la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del grado.
Massime di principio
- Precedenti penali, soprattutto se specifici rispetto al reato contestato, possono da soli escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La condotta post delictum (assenza di recidive, lavoro regolare, ecc.) è valutata dal giudice di merito nella sua rilevanza concreta: da sola non è automaticamente determinante per ottenere le attenuanti.
- L'attenuante per speciale tenuità del danno patrimoniale richiede che il danno sia effettivamente di entità quasi trascurabile per il danneggiato; somme dell'ordine di qualche centinaio di euro possono non essere considerate tali.
- Errori formali o materiali nella quantificazione del danno sono irrilevanti se la cifra corretta non incide sulla qualificazione giuridica della fattispecie (ad esempio non determina il riconoscimento della speciale tenuità).
- Il giudice di merito non è tenuto ad esaminare o menzionare ogni argomento proposto dalle parti: è sufficiente che motivi in ordine agli elementi ritenuti decisivi.
- In Cassazione i motivi che criticano la valutazione della prova o della motivazione devono evidenziare vizi gravi e non meramente prospettare alternative valutazioni; le statuizioni basate su consolidata giurisprudenza di legittimità risultano difficilmente censurabili.
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