Cassazione Penale, Sentenza n. 3299/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione subita in relazione al reato di lesioni personali gravi; il ricorrente era stato assolto con sentenza del Tribunale di Prato del 17/10/2019, irrevocabile il 02/03/2020. Il ricorrente denunciava che il giudice d'appello aveva illegittimamente valutato negativamente l'esercizio della facoltà di non rispondere, richiamando tale comportamento quale elemento di colpa grave ostativo alla riparazione, mentre tale valutazione sarebbe incompatibile con il nuovo testo dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Inoltre il ricorrente ha contestato l'erronea imputazione a lui di profili di colpa derivanti da scelte difensive inadeguate che in realtà attengono alla responsabilità del difensore e l'assenza del nesso causale tra il silenzio e il mantenimento della misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso: ha ritenuto che l'art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, esclude che l'esercizio della facoltà di non rispondere possa rilevare come comportamento ostativo ai fini della riparazione per ingiusta detenzione; tale principio si applica anche alle ordinanze anteriori alla modifica se la vicenda è ancora sub iudice. Ha altresì stabilito che la valutazione della inadeguatezza della strategia difensiva riguarda il difensore e non può essere addebitata al soggetto sottoposto a misure come profilo di colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio; alla stessa Corte è demandata la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
ultima parte (modificata dall'art. 4, comma 1, lett. b), d. lgs. 8 novembre 2021, n. 188)
L'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; il silenzio è neutro e non può costituire elemento ostativo per la colpa grave.
art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
Riconosce la facoltà dell'indagato/imputato di non rispondere; tale facoltà non deve avere effetti pregiudizievoli ai fini della riparazione per ingiusta detenzione.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b)
Ha modificato l'art. 314 c.p.p. chiarendo che il silenzio non incide sul diritto alla riparazione, adeguando la normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2016/343.
Direttiva (UE) 2016/343
del Parlamento europeo e del Consiglio, 9 marzo 2016
Principio sovranazionale che rafforza la presunzione di innocenza e tutela i diritti procedurali degli indagati/imputati, giustificando l'interpretazione estensiva e retroattiva della norma nazionale.
Massime di principio
- L'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere valutato come comportamento ostativo ai fini della negazione della riparazione per ingiusta detenzione; il silenzio è neutro.
- La modifica legislativa (d.lgs. n.188/2021) e la Direttiva UE 2016/343 impongono l'applicazione del principio anche ai procedimenti ancora pendenti, evitando disparità di trattamento.
- La inadeguatezza o le scelte strategiche difensive sono responsabilità del difensore e non possono essere automaticamente imputate all'imputato come profili di colpa grave rilevanti ai fini dell'art. 314 c.p.p.
- Per negare la riparazione occorre accertare la colpa grave personale dell'imputato e il nesso causale tra tale comportamento e la permanenza della misura; l'assenza di tale nesso rende inammissibile il diniego della riparazione.
- Questioni di puro diritto sorte dopo il giudizio di merito per modifiche legislative possono essere sollevate in sede di cassazione se non comportano valutazioni di fatto.
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