Cassazione Penale, Sentenza n. 31941/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale del riesame di Napoli aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a entrambe le indagate, ritenute gravemente indiziate della partecipazione a un'associazione di tipo mafioso operante nel territorio di Scampia e, quanto a una di esse, anche della partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo l'accusa, il sodalizio, articolazione territoriale di un'organizzazione camorristica più ampia, si occupava di armi, protezione degli affiliati, pagamento delle mesate ai detenuti e ai familiari, traffico di stupefacenti ed estorsioni. Una ricorrente contestava che la gravità indiziaria fosse stata desunta dal solo rapporto familiare con soggetti appartenenti al clan e da conversazioni intercettate concentrate in un arco temporale di nove giorni; sosteneva l'assenza di un contributo concreto, stabile e funzionale all'associazione, nonché l'omessa o apparente motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia carceraria. L'altra ricorrente deduceva che il proprio coinvolgimento fosse stato ricavato da conversazioni concentrate in circa quattordici giorni, coincidenti con l'arresto del marito, e che la detenzione temporanea di denaro e telefoni, la conoscenza delle mesate e le interlocuzioni sulle spese legali fossero state erroneamente trasformate nella prova di un ruolo stabile di cassiera del clan. Contestava inoltre la sussistenza del contributo causale all'associazione finalizzata al narcotraffico, ritenuto fondato essenzialmente su una conversazione relativa a un supplemento di mesata, e denunciava l'omessa valutazione del tempo trascorso, dell'assenza di collaboratori di giustizia che la menzionassero e degli ulteriori elementi dedotti per superare la presunzione cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendoli in parte caratterizzati da profili di inammissibilità e comunque complessivamente infondati. Ha ricordato che, nel giudizio di legittimità cautelare, il controllo è limitato alla violazione di legge e alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione del giudice di merito o procedere a una nuova interpretazione delle intercettazioni. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non avesse fondato la gravità indiziaria sul solo vincolo familiare, ma su una lettura complessiva delle conversazioni, dalla quale aveva ricavato la disponibilità delle ricorrenti rispetto alla gestione di denaro, telefoni, mesate, informazioni e risorse comuni del sodalizio. La concentrazione temporale delle captazioni non è stata considerata, di per sé, incompatibile con la stabilità del contributo associativo, valutabile anche in base alla qualità delle conoscenze e alla funzionalità delle condotte. Quanto all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valorizzazione della conversazione relativa al supplemento di mesata, inserita nel più ampio quadro della gestione economica del clan. In tema di esigenze cautelari, ha confermato l'operatività della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., osservando che il mero decorso del tempo o il cosiddetto tempo silente non dimostrano autonomamente la cessazione del vincolo associativo. Occorrono elementi positivi, obiettivi e concreti indicativi del recesso, della rescissione del legame o dell'esaurimento dell'attività associativa. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e, non essendo stata disposta la rimessione in libertà, è stata ordinata la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La partecipazione all'associazione mafiosa può essere cautelarmente ritenuta sulla base di una valutazione complessiva di conversazioni e condotte che evidenzino una disponibilità funzionale alle esigenze del sodalizio; il mero rapporto familiare, isolatamente considerato, non è sufficiente.
art. 74 d.P.R. 309/1990
La partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un contributo causalmente rilevante e stabilmente funzionale alla vita del sodalizio, verificabile in sede cautelare secondo il criterio della qualificata probabilità.
art. 273 c.p.p.
Nel giudizio cautelare i gravi indizi di colpevolezza devono fondare una qualificata probabilità di responsabilità e non coincidono con gli elementi necessari per una pronuncia definitiva di colpevolezza.
art. 274 c.p.p.
Le esigenze cautelari sono sottoposte al controllo di legittimità quanto alla corretta applicazione della legge e alla motivazione, nel rispetto dei limiti propri del giudizio cautelare.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Per i reati associativi indicati dalla norma opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; la presunzione può essere superata da elementi concreti di recesso o rescissione del vincolo associativo.
art. 192, comma 2, c.p.p.
La Corte ha precisato che, in sede cautelare, l'art. 273, comma 1-bis, c.p.p. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., ma non il comma 2, sicché i gravi indizi cautelari non devono essere valutati secondo il parametro congiunto di gravità, precisione e concordanza richiesto per gli indizi nel giudizio di merito.
art. 309 c.p.p.
Disciplina il ricorso al Tribunale del riesame avverso le misure cautelari personali.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Delimita i motivi di ricorso per cassazione deducibili, tra cui violazione di legge, inosservanza di norme processuali e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
art. 616 c.p.p.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale del riesame, il controllo sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari è limitato alla verifica della violazione di legge e della mancanza o manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- L'interpretazione del contenuto e del linguaggio delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile soltanto la logicità della chiave interpretativa adottata, non la preferibilità di una lettura alternativa non manifestamente illogica.
- Ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, i gravi indizi di colpevolezza esprimono una qualificata probabilità di responsabilità e non richiedono lo stesso grado di precisione e concordanza necessario per gli indizi posti a fondamento della decisione definitiva di merito.
- La partecipazione a un'associazione mafiosa non può essere desunta dal solo rapporto familiare o dalla mera conoscenza di dinamiche criminali; tuttavia, in sede cautelare, conversazioni che evidenzino disponibilità di risorse comuni, conoscenza delle regole economiche e capacità di svolgere attività funzionali al sodalizio possono fondare un giudizio di gravità indiziaria, se valutate unitariamente e con motivazione non manifestamente illogica.
- La stabilità del contributo associativo, nella fase cautelare, non deve necessariamente risultare dalla lunga durata cronologica delle condotte, potendo essere desunta anche dalla qualità delle conoscenze manifestate, dalla disponibilità di beni o risorse del sodalizio e dalla concreta funzionalità dell'attività rispetto alla continuità operativa dell'organizzazione.
- Per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti occorre un contributo causalmente rilevante e stabilmente funzionale alla vita del sodalizio; in sede cautelare tale requisito può essere ritenuto sussistente sulla base di una valutazione complessiva di elementi convergenti, secondo il criterio della qualificata probabilità.
- La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati associativi può essere superata soltanto mediante elementi positivi, obiettivi e concreti dai quali risultino il recesso dell'indagato, la rescissione stabile del vincolo associativo, il definitivo allontanamento dall'organizzazione o l'esaurimento dell'attività associativa.
- Il mero decorso del tempo o il cosiddetto tempo silente non costituiscono, da soli, prova dell'irreversibile allontanamento dal sodalizio e possono assumere rilievo soltanto insieme ad altri elementi concreti indicativi della cessazione del rapporto associativo.
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