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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38549/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012, con recupero di costi ritenuti non documentati e disconoscimento di un credito IVA. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento degli atti ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale, poiché l’avviso era stato notificato prima del decorso di sessanta giorni dalla chiusura della verifica e senza specifiche ragioni d’urgenza. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 12, comma 7, della L. 212/2000: secondo la ricorrente, la regola del termine dilatorio non si applica agli accertamenti "a tavolino" relativi a tributi non armonizzati; per l’IVA, tributo armonizzato, il contribuente avrebbe comunque dovuto indicare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere nel contraddittorio preventivo, mentre la CTR avrebbe ritenuto sufficiente una prova di resistenza meramente presuntiva e astratta, fondata sul parziale autotutela di alcuni avvisi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ribadito che, per i tributi non armonizzati come IRES e IRAP, il contraddittorio preventivo non è dovuto negli accertamenti a tavolino; per l’IVA, tributo armonizzato, l’eccezione relativa alla violazione del termine dilatorio richiede comunque che il contribuente indichi in modo concreto le difese che avrebbe potuto svolgere. Ha inoltre precisato che l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppone accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente e non si estende agli accertamenti fondati su documentazione esaminata in ufficio. Nel caso concreto, la CTR aveva applicato il principio del contraddittorio senza distinguere tra tributi armonizzati e non, e aveva ritenuto sufficiente una prova di resistenza basata su una valutazione ipotetica e su presunzioni, senza l’indicazione specifica delle difese astrattamente proponibili. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine dilatorio di sessanta giorni si applica agli esiti di accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, ma non agli accertamenti a tavolino; per l’IVA, tuttavia, il contribuente che invochi la violazione del termine deve indicare concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Gli avvisi emessi a seguito del controllo della dichiarazione e della documentazione esaminata in ufficio non sono soggetti al termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000.

  • art. 51 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Gli accertamenti fondati sull’esame in ufficio della documentazione del contribuente non richiedono il rispetto del termine dilatorio previsto per accessi e verifiche nei locali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata definita in camera di consiglio con il procedimento accelerato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Negli accertamenti "a tavolino", il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non opera per i tributi non armonizzati; opera invece, quanto all’IVA, ma l’eccezione richiede la specifica allegazione delle difese concretamente spendibili nel contraddittorio preventivo.
  • La tutela del contraddittorio endoprocedimentale non può essere affermata in modo indistinto per atti impositivi relativi contemporaneamente a tributi armonizzati e non armonizzati: occorre distinguere le diverse imposte coinvolte e il tipo di attività istruttoria svolta.
  • La prova di resistenza non può essere soddisfatta con una mera prognosi astratta o con presunzioni generiche: il contribuente deve indicare in concreto quali osservazioni o documenti avrebbe potuto produrre e quale incidenza avrebbero potuto avere sull’esito del procedimento.
  • Il termine di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000 è collegato allo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente e non si estende automaticamente agli accertamenti documentali svolti in ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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