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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 833/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (fatto del 14/07/2018). Il ricorrente deduce: I) vizio di motivazione perché la Corte avrebbe escluso a priori l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; II) censura per il diniego della causa di non punibilità per presunta "non occasionalità" della condotta, nonostante un unico precedente a carico (sostiene che la condotta non possa essere ritenuta "abituale" senza almeno altri due precedenti); III) eccezione che grava sulla pubblica accusa l'onere di fornire prova del regolare funzionamento dell'etilometro, prova che a suo avviso mancava.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla questione I) ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia escluso a priori l'art. 131-bis ma abbia motivato, in concreto, i motivi ostativi alla sua applicazione (valutazione di merito non sindacabile in Cassazione). Sulla questione II) ha affermato il principio della "doppia conforme": le motivazioni delle due sentenze di merito si integrano; nella sentenza di primo grado infatti era indicato che l'imputato trasportava un'altra persona e guidava in orario serale, elementi che incrementano la situazione di pericolo e giustificano il diniego dell'art. 131-bis. Sulla questione III) la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata: l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e l'affidabilità dello strumento si presume in presenza dei controlli periodici; spetta alla difesa provare l'assenza o l'inattualità dei controlli (es. escussione del dirigente del reparto o produzione del libretto metrologico). L'onere probatorio del P.M. sull'omologazione/controlli sorge solo se l'imputato ha previamente allegato il vizio di funzionamento, cosa non avvenuta. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), codice della strada

    Norma che incrimina la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha confermato che il fatto contestato rientra in questa fattispecie e ha mantenuto la condanna per il reato indicato.

  • art. 131-bis, codice penale

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che non sussistano, nel caso concreto, gli elementi per riconoscerla (valutazione motivata sulla non occasionalità e sul grado di pericolo della condotta), senza escluderne in astratto l'applicabilità ai reati di guida in stato di ebbrezza.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.

    Richiamato come norma procedurale relativa alla strutturazione del ricorso (indicazione sintetica dei motivi) e alla corretta formulazione dei motivi di cassazione.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non va esclusa automaticamente per i reati di guida in stato di ebbrezza: occorre una valutazione motivata delle circostanze di fatto; elementi come il trasporto di terzi e l'orario (es. serale) possono escluderne l'applicazione perché aumentano il grado di pericolo.
  • In caso di "doppia conforme" (condanna in primo grado e in appello), le motivazioni delle due sentenze si integrano: la Cassazione può tener conto degli elementi argomentati in entrambe le decisioni come un unico corpo motivazionale.
  • L'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e, salvo specifica allegazione e prova contraria da parte della difesa, la correttezza e l'affidabilità dello strumento si presumono per la tutela della prova ottenuta mediante controlli periodici.
  • L'onere di allegazione iniziale spetta alla difesa se vuole contestare il buon funzionamento dell'etilometro: bisogna indicare e poi dimostrare l'eventuale mancanza di controlli o malfunzionamento (es. produzione del libretto metrologico, escussione del responsabile dei controlli). Solo una volta svolta tale allegazione, il P.M. potrebbe essere chiamato a dimostrare l'omologazione e le verifiche.
  • Le censure sulla motivazione sono difficilmente accolte in Cassazione quando la sentenza di merito espone valutazioni concrete e circostanziate: la Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito se la motivazione non presenta vizi logici o ermeneutici evidenti.

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