Sentenza n. 342/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 203 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota (senza data) della Azienda Sanitaria Locale di Pescara, pubblicata il 7 aprile 2025 sul sito AreaCom - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza, a mezzo della quale è stato reso un “AVVISO” (di correzione, rispetto a quanto indicato nella legge di gara, delle caratteristiche tecniche riferite ad un bene richiesto), con riguardo alla procedura considerata ovvero la “Gara n. 1583/2024 – Sistemi di prelievo venoso e provette” (CIG B419B89ED6), nonché gli atti connessi, presupposti e/o conseguenti, ivi compresa la statuizione richiamata nel predetto Avviso e che sarebbe stata resa dal “Collegio Tecnico”. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. il 12\6\2025 : “della nota (senza data) della Azienda Sanitaria Locale di Pescara, a firma del RUP Maria Cristina Anchini, pubblicata il 7 aprile 2025 sul sito AreaCom - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza, a mezzo della quale è stato reso un “AVVISO” (di correzione, rispetto a quanto indicato nella legge di gara, delle caratteristiche tecniche riferite ad un bene richiesto), con riguardo alla procedura considerata ovvero la “Gara n. 1583/2024 – Sistemi di prelievo venoso e provette” (CIG B419B89ED6), più avanti meglio precisata, nonché gli atti connessi, presupposti e/o conseguenti, ivi compresa la statuizione richiamata nel predetto Avviso e che sarebbe stata resa dal “Collegio Tecnico” - della delibera del Direttore Generale ASL Pescara n. 1583/2024 - del bando, del disciplinare, del capitolato, ivi compresi i rispettivi allegati, la scheda tecnica, e le intervenute rettifiche; - di tutti gli atti inerenti alla gara-ponte, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, volta alla conclusione di un accordo quadro ex art. 59 comma 3 del Codice dei Contratti, limitatamente al Lotto n. 1; - di tutti i chiarimenti e precisazioni fornite dalla Stazione appaltante, ivi comprese le risposte nn. PI008803-25, PI007404-25, PI007390-25; - di tutti gli avvisi e/o le comunicazioni pubblicate in occasione della procedura di gara; - dell’avviso del 27/11/2024; - della delibera del Direttore Generale ASL Pescara n. 231/2025; - dell’avviso del 7.04.2025; - dei verbali di gara n. 1 relativo alla seduta 28.04.2025; - del provvedimento di ammissione alle successive fasi di gara di tutti i concorrenti; - della comunicazione di Rettifica gara n. PI025230-24; - del provvedimento di ripristino della procedura PI007379-25; - del provvedimento di sospensione della procedura PI022520-24; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo, ancorché non conosciuto,tutti limitatamente a quanto di interesse ed al Lotto n. 1.. quanto al ricorso n. 68 del 2026: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione cautelare di tutti gli atti e provvedimenti relativi alla gara indetta dall’Azienda Sanitaria Locale Pescara avente ad oggetto la “Indizione di una gara-ponte, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, volta alla conclusione di un accordo quadro ex art. 59 comma 3 del Codice dei Contratti, per la fornitura di sistemi di prelievo venoso e provette per i laboratori analisi della Asl di Pescara, nelle more dell’espletamento della procedura di gara centralizzata da parte dell’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (Area.Com)”, e in ogni caso: - della Deliberazione del Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale Di Pescara N. 1583 del 15/10/2024 avente ad oggetto “INDIZIONE DI UNA GARA-PONTE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO SOTTOVUOTO VENOSO E PROVETTE PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA CENTRALIZZATA DA PARTE DELL’AGENZIA REGIONALE DELL’ABRUZZO PER LA COMMITTENZA (AREA.COM)”; - della Deliberazione del Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale Di Pescara N. 231 del 25/02/2025 recante “ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990, DEL LOTTO N. 2 – SET PRE-ASSEMBLATI, NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA – PONTE INDETTA CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1583/2024, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO SOTTOVUOTO VENOSO E PROVETTE PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA CENTRALIZZATA DA PARTE DELL’AGENZIA REGIONALE DELL’ABRUZZO PER LA COMMITTENZA (AREACOM)”; - di tutta la documentazione di gara, anche rettificata e segnatamente del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, della Scheda Lotti new, del foglio patti e condizioni, inclusi i rispettivi allegati; - del provvedimento con il quale la ASL Pescara ha disposto la modifica/rettifica degli atti di gara; - di tutti i chiarimenti e precisazioni fornite dalla Stazione Appaltante; - della Deliberazione del Direttore Generale Azienda Sanitaria Locale Di Pescara N. 968 del 9/07/2025 recante la nomina della commissione giudicatrice;della comunicazione della Commissione giudicatrice del 30/09/2025; - di tutti gli avvisi, compreso l’avviso del 27/11/2024 e del 7/04/2025, di tutte le comunicazioni pubblicate e trasmesse in occasione della procedura di gara, ivi comprese le richieste di chiarimenti e/o soccorso istruttorio; - del verbale/comunicazione della Commissione di giudicatrice del 22/10/2025; - di tutti i verbali di gara e i rispettivi allegati, ivi incluso: Verbale n. 1 del 28/04/2025; Verbale n. 2 del 09/06/2025; Verbali di “valutazione tecnica”; Verbale “apertura offerte economiche” del 2/10/2025; Verbale di “RIVALUTAZIONE GIUDIZIO COMMISSIONE DEL 22.10.2025”; “VERBALE STRAORDINARIO DEL 22.10.2025”; verbale del 30/09/2025; verbale del 3/10/2025; verbale del 30/10/2025; - dei verbali del RUP del 22/10/2025 e del 29/10/2025; - della graduatoria finale, nonché della proposta di aggiudicazione, ivi inclusa la prot. 987333/25 del 9/10/2025 - della deliberazione del Direttore Generale n. 2026-16 del 09/01/2026, recante l’approvazione dei verbali e l’aggiudicazione della procedura di gara; - della Comunicazione del 13/01/2026 del provvedimento di aggiudicazione, ivi compresi gli allegati; - della nota ASL Pescara del 06/02/2026 di riscontro all’istanza di annullamento in autotutela presentata dalla Becton Dickinson Italia Spa - dell’eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione, ove intervenuto; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque lesivo; - nonché per l’annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità del contratto eventualmente stipulato; - nonché per la condanna al risarcimento danni in forma specifica; - nonché in via subordinata per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da GADA ITALIA S.P.A. il 10\3\2026 : per l'annullamento: a) della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara n. 2026-16 del 9 gennaio 2026, recante l’approvazione dei verbali e l’aggiudicazione della procedura di gara (doc. 1) nella parte in cui tale Amministrazione sanitaria ha aggiudicato definitivamente il lotto 1 (C.I.G. B419B89ED6) a Gada Italia S.p.A. ma non ha escluso dalla stessa Becton Dickinson Italia S.p.A. per manifesta non conformità della sua offerta tecnica ai requisiti tecnici “di minima” previsti dal capitolato; b) della nota (senza data) dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, a firma del R.U.P. Maria Cristina Anchini, pubblicata il 7 aprile 2025 sul sito AreaCom - Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza a mezzo della quale è stato reso un “AVVISO” di correzione - rispetto a quanto indicato nella legge di gara (voce 14 del documento “All. 2.1_ Scheda Lotti new”: “provetta di dimensioni 13x75 mm e capacità 3,5-4 ml”, doc. 4) - delle caratteristiche tecniche minime riferite ad un bene richiesto (doc. 5) con riguardo alla procedura considerata ovvero la “Gara n. 1583/2024 - Sistemi di prelievo venoso e provette” (C.I.G. B419B89ED6), ivi compresa la statuizione richiamata nel predetto Avviso e che sarebbe stata resa da tale “Collegio Tecnico”; c) dei verbali di gara tutti e segnatamente dei verbali di gara del 28 aprile 2025 (doc. 6), del 9 giugno 2025 (doc. 7), del 31 luglio 2025 (doc. 8) e del 2 ottobre 2025 (doc. 9) nella parte in cui la commissione giudicatrice non ha escluso dal lotto 1 Becton Dickinson Italia S.p.A. vuoi perché la stessa non ha offerto per la voce 14 una provetta di dimensioni 13x75 mm e capacità 3,5-4 ml, vuoi perché la stessa ha offerto stappatori difformi rispetto al requisito minimo di conformità alla normativa europea EN 61010-1 così come previsto dalle regole di gara; d) di tutti i gli atti e i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti a quelli sopra elencati nei limiti di cui al presente ricorso incidentale..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nel ricorso n. 203/2025, l’avviso del 7 aprile 2025 relativo all’equivalenza della provetta offerta per la voce n. 14; nel ricorso n. 68/2026, l’aggiudicazione del lotto n. 1 in favore di Gada Italia S.p.A. e gli atti di gara connessi
Esito
La controversia
La gara, indetta dall’ASL di Pescara per la fornitura di sistemi di prelievo venoso e provette, prevedeva per il lotto n. 1 il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e richiedeva, per la voce n. 14, una provetta 13x75 mm da 3,5-4 ml. Con avviso del 7 aprile 2025 la stazione appaltante ha precisato che, in applicazione del principio di equivalenza, poteva essere ammessa anche una provetta 13x100 mm da 6 ml. Gada Italia, poi risultata aggiudicataria, aveva impugnato tale avviso sostenendo che esso modificasse la lex specialis senza le forme e i termini previsti per la rettifica del bando; dopo l’aggiudicazione in suo favore ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse. Becton Dickinson, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo: la non conformità della provetta offerta da Gada, perché contenente eparina e destinata al plasma anziché al siero e non specificamente destinata al dosaggio di analiti in tracce; la non conformità del colore verde del tappo allo standard ISO 6710; la mancata conformità degli stappatori offerti alla norma EN 61010-1; l’illegittimità degli atti di gara e dell’aggiudicazione, con domanda di subentro o risarcimento. Gada ha proposto ricorso incidentale escludente contro Becton Dickinson, contestando la conformità della provetta offerta da quest’ultima per la voce n. 14, la conformità dei relativi stappatori alla norma EN 61010-1, l’unicità dell’offerta per la presenza di più codici prodotto e l’attribuzione a Becton Dickinson di quattro punti per le etichette. Le parti hanno prospettato opposte letture, formalistiche o funzionali, delle prescrizioni tecniche e del principio di equivalenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 203/2025, poiché Gada Italia, dopo la conclusione della gara e l’aggiudicazione in proprio favore, non aveva più interesse all’annullamento dell’avviso impugnato; le spese sono state integralmente compensate. Quanto al ricorso n. 68/2026, il Collegio ha ritenuto che le contestazioni richiedessero accertamenti tecnici sulla conformità sostanziale e funzionale dei prodotti rispetto alle esigenze cliniche e alle prescrizioni della lex specialis. Ha affermato che il principio di equivalenza, espressamente richiamato dal capitolato, impedisce l’esclusione di prodotti non perfettamente coincidenti con le specifiche formali quando siano sostanzialmente e funzionalmente idonei a soddisfare le prestazioni e i requisiti richiesti. Il controllo deve quindi concentrarsi sul risultato clinico e funzionale, nel rispetto della par condicio e della trasparenza, senza ridursi a un formalismo meramente letterale. Non è stata tuttavia ancora definita la fondatezza delle censure sull’aggiudicazione. Il TAR ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione affidata all’Istituto Superiore di Sanità, articolata in undici quesiti riguardanti: l’idoneità della provetta di Gada per il dosaggio degli analiti in tracce; la rilevanza della distinzione tra siero e plasma; l’eventuale uso off label; la conformità del tappo verde alla ISO 6710; l’obbligatorietà di tale standard per il laboratorio dell’ASL; la conformità degli stappatori di Gada alla EN 61010-1; l’equivalenza della provetta offerta da Becton Dickinson; la natura modificativa o meramente esplicativa dell’avviso del 7 aprile 2025; la conformità degli stappatori di Becton Dickinson; il carattere alternativo o migliorativo dei codici prodotto indicati da quest’ultima; e la correttezza dell’attribuzione dei quattro punti per le etichette. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 13 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Base normativa della procedura aperta indetta dall’ASL.
art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023
Disciplina dell’accordo quadro oggetto della gara.
art. 79 d.lgs. 36/2023
Richiamato insieme all’Allegato II.5 per il principio di equivalenza delle specifiche tecniche.
Allegato II.5, Parte II, lett. A, commi 7 e 8, d.lgs. 36/2023
7. Quando si avvalgono della facoltà prevista dal punto 5, lettera a) o della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al punto 5, lettera b), le stazioni appaltanti non possono escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente, né perché non conformi alle specifiche tecniche, se si tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione che contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti. 8. L'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.
Le offerte non possono essere escluse per difformità formali dalle specifiche quando assicurano in modo equivalente le prestazioni e i requisiti funzionali; l’offerente deve dimostrare l’equivalenza con mezzi appropriati.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio di equivalenza è considerato corollario del principio del risultato, che orienta la verifica verso il conseguimento dell’interesse perseguito dalla commessa pubblica.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato quale base dell’annullamento in autotutela del lotto n. 2, non oggetto della decisione di merito.
art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023
Invocato nel ricorso incidentale in relazione al principio di unicità dell’offerta; la questione è stata demandata alla verificazione tecnica.
art. 66 c.p.a.
Fondamento della verificazione disposta dal TAR, affidata all’Istituto Superiore di Sanità.
art. 4 disp. att. c.p.a.
Richiamato dalla parte in relazione alla tempestività del deposito di una memoria; la decisione non definisce autonomamente tale questione.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, il principio di equivalenza consente l’ammissione di prodotti le cui caratteristiche tecniche non coincidano perfettamente con quelle indicate nella lex specialis, purché sia dimostrata la conformità sostanziale e funzionale alle prestazioni e ai requisiti richiesti.
- Quando la lex specialis richiama il principio di equivalenza, le specifiche tecniche non devono essere interpretate in modo meramente formalistico: l’accertamento deve verificare l’idoneità del prodotto a soddisfare la funzione, anche clinica, perseguita dalla stazione appaltante.
- Il principio di equivalenza non elimina i vincoli di par condicio, trasparenza e affidamento nella lex specialis; l’interpretazione funzionale deve essere ragionevolmente evincibile dalle disposizioni di gara e non può introdurre, dopo la presentazione delle offerte, una modifica sostanziale delle regole competitive.
- La verifica giudiziale della conformità o equivalenza di prodotti e apparecchiature può richiedere una verificazione tecnica quando le censure dipendono da accertamenti specialistici sulla funzionalità, sugli standard tecnici e sulle esigenze operative della stazione appaltante.
- Il principio del risultato orienta il controllo di legittimità degli atti di gara verso il conseguimento dell’interesse pubblico sostanziale perseguito dalla commessa, senza trasformare il giudizio in un astratto controllo di irregolarità formali prive di incidenza funzionale.
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