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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25859/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione di consegna a favore dello Stato di Spagna contestando la mancata adozione da parte della Corte di appello di accertamenti integrativi ex art. 16 legge 22/04/2005 n.69. Sosteneva che il materiale istruttorio prodotto a fondamento del mandato di arresto aveva natura meramente esplorativa e che la Corte non avrebbe compiuto il vaglio preliminare sulla sussistenza e sull'esaustività degli elementi finalizzati a dare esecuzione al mandato

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le modifiche normative hanno ristretto i motivi di cassazione ammessi (art. 22 legge 22/04/2005 n.69 in combinato con art. 606 lett. a), b) e c) c.p.p.), escludendo il sindacato sulla motivazione di merito. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui le richieste di informazioni o accertamenti integrativi ex art. 16 devono essere specifiche, non esplorative, e documentatamente funzionali alla decisione; il ricorrente non ha indicato quali accertamenti specifici fossero necessari né la loro utilità, per cui la censura è risultata generica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 (mandato d'arresto europeo)

    La riformulazione dell'art. 22 limita oggi il ricorso per cassazione ai vizi di cui all'art. 606 lett. a), b) e c) c.p.p., escludendo il sindacato di merito e il vizio di motivazione nelle decisioni sulle richieste di esecuzione del mandato d'arresto europeo

  • Art. 16 legge 22 aprile 2005, n. 69

    Consente alla Corte d'appello di chiedere informazioni o accertamenti integrativi sulla completezza del materiale trasmesso; tali richieste non possono essere generiche o esplorative ma devono essere specifiche e corredate da allegazioni che ne dimostrino necessità e funzionalità

  • Art. 17 legge 22 aprile 2005, n. 69 (previgente e attuale)

    Il precedente riferimento ai "gravi indizi" (previgente comma 4) è stato rimosso dal d.lgs. 2/2/2021 n.10; la mancata indicazione dei "gravi indizi" non è più motivo legittimo di rifiuto della consegna

  • D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha modificato la disciplina del mandato d'arresto europeo eliminando il riferimento ai "gravi indizi" e introducendo limiti al sindacato d'ufficio sulla completezza delle informazioni, richiedendo specificità nelle richieste integrative

  • Art. 6 legge 22 aprile 2005, n. 69 (comma 1, lett. e)

    Richiede che il mandato contenga la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi momento, luogo e grado di partecipazione del ricercato; è questo il contenuto minimo da valutare per la consegna

  • Art. 606 cod. proc. pen. (lett. a, b, c)

    Sono i soli vizi di legittimità oggi proponibili in cassazione avverso le decisioni in materia di mandato d'arresto europeo, secondo la limitazione operata dall'art. 22 della legge n.69/2005

Massime di principio

  • Dopo le modifiche normative, il ricorso per cassazione contro decisioni sul mandato d'arresto europeo è limitato ai vizi indicati nell'art. 606 lett. a), b) e c) c.p.p.; non è ammesso il sindacato di merito o di motivazione
  • Le richieste di informazioni o accertamenti integrativi ex art. 16 devono essere specifiche, motivate e documentate; istanze generiche o "esplorative" saranno respinte o non valorizzate
  • La rimozione del requisito dei "gravi indizi" rende non determinante l'assenza, nel mandato, di una relazione illustrativa sulle fonti di prova: è sufficiente la descrizione delle circostanze del reato (momento, luogo, grado di partecipazione) richiesta dall'art. 6
  • Chi impugna una decisione di consegna deve indicare con precisione quali accertamenti mancanti si ritengono necessari e dimostrarne la rilevanza rispetto alla decisione; la genericità espone all'inammissibilità e a sanzioni di natura economica
  • L'Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione ha un potere di sindacato limitato sugli elementi probatori trasmessi: può chiedere integrazioni solo se puntuali e funzionali alla valutazione prevista dalla procedura

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