Cassazione Penale, Sentenza n. 25859/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione di consegna a favore dello Stato di Spagna contestando la mancata adozione da parte della Corte di appello di accertamenti integrativi ex art. 16 legge 22/04/2005 n.69. Sosteneva che il materiale istruttorio prodotto a fondamento del mandato di arresto aveva natura meramente esplorativa e che la Corte non avrebbe compiuto il vaglio preliminare sulla sussistenza e sull'esaustività degli elementi finalizzati a dare esecuzione al mandato
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le modifiche normative hanno ristretto i motivi di cassazione ammessi (art. 22 legge 22/04/2005 n.69 in combinato con art. 606 lett. a), b) e c) c.p.p.), escludendo il sindacato sulla motivazione di merito. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui le richieste di informazioni o accertamenti integrativi ex art. 16 devono essere specifiche, non esplorative, e documentatamente funzionali alla decisione; il ricorrente non ha indicato quali accertamenti specifici fossero necessari né la loro utilità, per cui la censura è risultata generica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (mandato d'arresto europeo)
La riformulazione dell'art. 22 limita oggi il ricorso per cassazione ai vizi di cui all'art. 606 lett. a), b) e c) c.p.p., escludendo il sindacato di merito e il vizio di motivazione nelle decisioni sulle richieste di esecuzione del mandato d'arresto europeo
Art. 16 legge 22 aprile 2005, n. 69
Consente alla Corte d'appello di chiedere informazioni o accertamenti integrativi sulla completezza del materiale trasmesso; tali richieste non possono essere generiche o esplorative ma devono essere specifiche e corredate da allegazioni che ne dimostrino necessità e funzionalità
Art. 17 legge 22 aprile 2005, n. 69 (previgente e attuale)
Il precedente riferimento ai "gravi indizi" (previgente comma 4) è stato rimosso dal d.lgs. 2/2/2021 n.10; la mancata indicazione dei "gravi indizi" non è più motivo legittimo di rifiuto della consegna
D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Ha modificato la disciplina del mandato d'arresto europeo eliminando il riferimento ai "gravi indizi" e introducendo limiti al sindacato d'ufficio sulla completezza delle informazioni, richiedendo specificità nelle richieste integrative
Art. 6 legge 22 aprile 2005, n. 69 (comma 1, lett. e)
Richiede che il mandato contenga la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi momento, luogo e grado di partecipazione del ricercato; è questo il contenuto minimo da valutare per la consegna
Art. 606 cod. proc. pen. (lett. a, b, c)
Sono i soli vizi di legittimità oggi proponibili in cassazione avverso le decisioni in materia di mandato d'arresto europeo, secondo la limitazione operata dall'art. 22 della legge n.69/2005
Massime di principio
- Dopo le modifiche normative, il ricorso per cassazione contro decisioni sul mandato d'arresto europeo è limitato ai vizi indicati nell'art. 606 lett. a), b) e c) c.p.p.; non è ammesso il sindacato di merito o di motivazione
- Le richieste di informazioni o accertamenti integrativi ex art. 16 devono essere specifiche, motivate e documentate; istanze generiche o "esplorative" saranno respinte o non valorizzate
- La rimozione del requisito dei "gravi indizi" rende non determinante l'assenza, nel mandato, di una relazione illustrativa sulle fonti di prova: è sufficiente la descrizione delle circostanze del reato (momento, luogo, grado di partecipazione) richiesta dall'art. 6
- Chi impugna una decisione di consegna deve indicare con precisione quali accertamenti mancanti si ritengono necessari e dimostrarne la rilevanza rispetto alla decisione; la genericità espone all'inammissibilità e a sanzioni di natura economica
- L'Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione ha un potere di sindacato limitato sugli elementi probatori trasmessi: può chiedere integrazioni solo se puntuali e funzionali alla valutazione prevista dalla procedura
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