Sentenza n. 7567/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale e Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14/12/2022, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - la nota della Regione prot. n. 0239210 del 14/11/2022, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015. Avvio del procedimento”; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: -- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; -- l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); -- la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; -- per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (decreto del Commissario Straordinario n. 634/2019 dell'ASUITS; decreto del Commissario Straordinario n. 696/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste; decreto n. 692/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine; nota prot. n. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine; Decreto del Commissario Straordinario n. 441 del 19.8.2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Fiuliana – Isontina”; decreto n. 187/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3; decreto n. 145/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5; deliberazione D.G. n. 376 del 13.8.2019 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); decreto n. 149/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; decreto n. 130/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; decreto n. 101/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste; nota dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) prot. n. SPSGEN- 2019-16508-A del 21.8.2019; nota dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) prot. n. SPSGEN-2019-17827-A del. 13.9.2019), nonché ove occorrer possa, le note prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P dd. 02/12/2022 e prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, con i relativi prospetti e la nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022 richiamate nella Delibera di Ripiano, la nota della Regione prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17/9/2019, la nota della Regione prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18/11/2019 e la nota recante “Avviso PagoPa” trasmessa alla Ricorrente il 19/12/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti regionali e ministeriali attuativi del ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto regionale che individuava le aziende fornitrici soggette al ripiano e i relativi allegati, nonché gli atti ministeriali presupposti, le linee guida, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni e gli ulteriori atti istruttori e ricognitivi relativi alla quantificazione dei fatturati e degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura di decurtazione prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, e di avere pagato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi della disciplina speciale sopravvenuta, poiché tale effetto richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'adozione, da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, di un provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento, con comunicazione alla segreteria del TAR. Nel fascicolo mancava il provvedimento regionale di accertamento e la relativa comunicazione. Il Collegio ha tuttavia ritenuto comprovata, sulla base della dichiarazione della ricorrente e del comportamento processuale, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., in ragione dell'adesione alla procedura di decurtazione e dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), e dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Base normativa del sistema di tetti di spesa regionali per l'acquisto di dispositivi medici e del relativo ripiano.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Prevede la procedura di adesione alla decurtazione della quota di ripiano e il pagamento dell'importo ridotto.
art. 7 d.l. 2025, n. 95
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite
La cessazione della materia del contendere richiede sia il pagamento tempestivo della quota ridotta sia l'accertamento regionale o provinciale del pagamento e la sua comunicazione alla segreteria del TAR.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Fatti sopravvenuti e comportamenti processuali univoci possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non ricorrono i presupposti per una specifica declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sul payback dei dispositivi medici si perfeziona soltanto quando ricorrono cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'azienda e l'accertamento formale del pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente, con comunicazione alla segreteria del TAR Lazio.
- La mancanza dell'accertamento regionale o provinciale e della relativa comunicazione impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche se l'azienda dichiara di avere aderito alla procedura di decurtazione e di avere effettuato il pagamento.
- L'adesione alla procedura di decurtazione e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie possono comunque integrare, sulla base di fatti sopravvenuti e del comportamento processuale della parte, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., determinando l'improcedibilità del ricorso.
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