Cassazione Penale, Sentenza n. 14025/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per due motivi: (1) omissione di prova decisiva per non aver escusso S.G., datrice di lavoro, la quale avrebbe dovuto pagare direttamente alla madre del figlio un credito di 3.000 euro ceduto dall'imputato, sicché la mancata percezione del mantenimento sarebbe imputabile a S.G. e non al ricorrente; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione della presunta occasionalità e limitatezza temporale degli inadempimenti (versamenti parziali di due bonifici da 100 euro e consegne di denaro e generi di prima necessità), nonché del successivo versamento integrale degli importi omessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge e manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto la testimonianza richiesta non decisiva: l'obbligo di mantenimento non può essere assolto dal genitore mediante cessione del credito verso un terzo, perché la legge richiede la concreta e diretta disponibilità economica per il figlio; quindi anche una cessione perfezionata non esclude la consumazione del reato se il genitore non provvede personalmente. Sul secondo motivo ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis, valutando la condotta non meramente occasionale poiché l'omissione si è protratta per oltre un anno (omissioni dal luglio 2015 al 10 marzo 2016 e versamenti parziali fino al 7 settembre 2016). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per complessivi euro 1.844,00 oltre accessori, e al versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità è applicabile alla violazione degli obblighi di assistenza familiare solo se l'omissione è meramente occasionale; la Corte ha ritenuto che la protrazione temporale e la ripetizione dell'inadempimento escludono l'applicabilità.
art. 570 cod. pen.
Norma che sanziona l'omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli minori; la giurisprudenza considerata dalla Corte ne sottolinea la natura di reato a consumazione prolungata, per cui la singola tenuità non vicaria l'abitualità del comportamento complessivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile.
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alla liquidazione della sanzione in favore della cassa delle ammende, con riferimento alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (orientamenti richiamati)
Principio consolidato secondo cui il genitore obbligato non può sostituire, di sua iniziativa, il pagamento monetario disposto dal giudice con cessioni di crediti o beni inidonei a garantire immediata disponibilità economica al minore; tali sostituzioni non escludono la responsabilità penale.
Massime di principio
- La cessione di un credito verso un terzo non sostituisce efficacemente l'obbligo di pagamento dell'assegno di mantenimento: il genitore deve garantire la disponibilità economica diretta e immediata al figlio.
- L'art. 131-bis cod. pen. è applicabile solo quando l'inadempimento abbia carattere di mera occasionalità; omissioni protratte nel tempo o ripetute escludono la causa di non punibilità.
- Le prove relative a terzi (es. datore di lavoro) possono non incidere sul thema probandum se non dimostrano che l'obbligato abbia effettivamente adempiuto alla propria prestazione in modo idoneo a soddisfare il mantenimento.
- In sede di impugnazione avanti la Corte di cassazione è essenziale proporre motivi ammessi dalla legge: motivi non consentiti o manifestamente infondati determinano l'inammissibilità e sanzioni per le spese e ammende.
- Per ottenere il riconoscimento favorevole dell'art. 131-bis è consigliabile documentare con precisione pagamenti, tentativi di adempimento e la sporadicità delle omissioni (ricevute, bonifici, comunicazioni al giudice civile) affinché si possa dimostrare la mera occasionalità del fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13821/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13823/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13824/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13825/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13826/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →