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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25228/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10-bis D.lgs. n. 286/1998 (ingresso e soggiorno illegale) e condannato a 5.000 euro di multa perché, privo di permesso di soggiorno, si sarebbe trattenuto nel territorio italiano senza giustificato motivo. In cassazione il ricorrente ha contestato che il giudice di pace non abbia valutato/escluso adeguatamente le scriminanti (richiamando gli artt. 45 e 54 c.p., con riferimento allo stato di necessità dovuto all'emergenza COVID-19 e alle restrizioni del D.L. n. 62/2020), non abbia motivato sulla causa di non punibilità di cui all'art. 34 D.lgs. n. 274/2000 e non abbia dato alcuna motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi: la motivazione del giudice di pace è carente e meramente sintetica, priva di argomentazione sufficiente sul rigetto delle scriminanti (stato di necessità/COVID) e sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 34 D.lgs. 274/2000; inoltre il giudice non ha motivato il diniego delle attenuanti generiche. Per tali carenze la sentenza è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altro Giudice di pace dello stesso ufficio, che dovrà riesaminare liberamente la questione e motivare in modo adeguato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis D.lgs. n. 286/1998

    Norma sanzionatoria sull'ingresso e soggiorno illegale dello straniero; applicata nel merito dal giudice di pace quale fattispecie contestata all'imputato.

  • art. 45 cod. pen.

    Richiamata tra le scriminanti (stato di necessità); la Corte osserva che il giudice di merito doveva valutare e motivare specificamente il rigetto di tale scriminante alla luce delle circostanze (es. limitazioni dovute alla pandemia).

  • art. 54 cod. pen.

    Alternativa richiamata tra le scriminanti; come per l'art. 45, la sua applicabilità o esclusione richiede motivazione adeguata.

  • art. 34 D.lgs. n. 274/2000

    Prevede la causa di non punibilità/modulazione dell'intervento sanzionatorio per talune ipotesi di ingresso/soggiorno irregolare; la Corte sottolinea che l'istituto è applicabile al reato contestato e che il giudice deve valutare e motivare l'eventuale esclusione della sua applicazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato la mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento, impedendo la verifica del percorso argomentativo adottato dal giudice per determinare il trattamento sanzionatorio.

  • art. 32, comma 4, D.lgs. n. 274/2000

    Stabilisce la forma della motivazione nel giudizio abbreviato davanti al giudice di pace; la Corte precisa che anche la motivazione sintetica deve esporre i punti logico-giuridici essenziali e le ragioni per scartare prove contrarie.

  • art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiede l'indicazione delle prove poste a base della decisione e le ragioni per cui si ritengono non attendibili le prove contrarie; la Corte invoca tale obbligo motivazionale.

  • art. 623, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare con rinvio per nuovo giudizio quando la sentenza impugnata è viziata nella motivazione, come avvenuto nel caso in esame.

Massime di principio

  • Nel giudizio in unico grado (giudice di pace) la motivazione può essere sintetica ma deve comunque esporre i punti logico-giuridici essenziali e le ragioni del rigetto delle prove o delle scriminanti rilevanti.
  • Quando lo straniero invoca eventi oggettivi (es. restrizioni ai trasporti per pandemia) come causa che giustifica il prolungamento del soggiorno, il giudice deve esaminare e motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto della scriminante (stato di necessità) o dell'applicazione di istituti di non punibilità.
  • L'art. 34 D.lgs. 274/2000 costituisce uno strumento di temperamento della sanzione per reati di ingresso/soggiorno irregolare: la sua applicabilità va valutata caso per caso e il rigetto va motivato in modo comprensibile.
  • Il mancato espresso apprezzamento sulla concessione o negazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) configura vizio motivazionale che può determinare annullamento con rinvio.
  • In caso di motivazione insufficiente la Corte di cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio del giudizio a un diverso giudice di pace dello stesso ufficio affinché riconsideri la vicenda e fornisca adeguata motivazione.

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