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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28729/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI per l'anno 2018 relativo a locali commerciali e magazzini: la società contestava la tassabilità sostenendo che nei locali si producono prevalentemente rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) non assimilabili agli urbani e smaltiti a proprie cure; il Comune sosteneva l'assimilabilità e, in ogni caso, la possibilità di una riduzione solo nei casi di produzione promiscua ai sensi del regolamento comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto in parte il ricorso del Comune (ha ritenuto fondati gli ultimi due motivi) e ha cassato la sentenza della CTR, rinviando la causa alla CTR dell'Abruzzo in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi stabiliti. In particolare la Corte ha confermato: a) l'illegittimità della assimilazione, da parte del regolamento comunale, degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani (che deve essere disapplicata); b) l'esclusione dell'applicazione della parte variabile della tariffa solo per la parte di superficie ove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili, a condizione che il contribuente dimostri il relativo smaltimento; c) la permanenza dell'obbligo di pagamento della quota fissa della tariffa sull'intera superficie, salvo valutazione di merito conforme a quanto indicato dalla Corte. Gli altri motivi del Comune sono stati respinti.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1, commi 641, 649, 684, 654)

    art. 1 commi 641 e 649 e 684

    Il presupposto della TARI è il possesso/detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani; non si tiene conto, ai fini della superficie tassabile, della parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili (se dimostrato). La parte variabile è esclusa per le superfici così dimostrate; la parte fissa resta dovuta sull'intera superficie.

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), artt. 183, 218, 221, 226

    art. 183 (definizione di rifiuto), art. 218 (definizione di imballaggio e rifiuto da imballaggio), artt. 221, 226

    Gli imballaggi (in particolare gli imballaggi terziari e, se non raccolti differenziatamente, i secondari) seguono un regime speciale: gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito della raccolta urbana e non sono assimilabili agli urbani; la disciplina ambientale conferma la preclusione all'assimilazione.

  • Regolamento comunale TARI (art. 9, art. 13, art. 25)

    art. 9, art. 13, art. 25 del Regolamento comunale

    Il regolamento comunale può prevedere riduzioni e disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali; tuttavia la disapplicazione è necessaria se il regolamento assimila imballaggi terziari agli urbani, poiché tale assimilazione è in contrasto con la normativa ambientale di rango superiore.

  • DPR 27 aprile 1999, n. 158 (art. 3)

    Rilevato in relazione alla disciplina tariffaria: la tariffa è composta da parte fissa e parte variabile; la quota fissa è finalizzata a coprire i costi di investimento e resta dovuta anche quando la parte variabile non è applicabile.

  • Codice civile (art. 2697)

    Sull'onere della prova: la contribuzione impositiva impone al contribuente un onere informativo e probatorio, in particolare per dimostrare la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e il loro trattamento; tuttavia l'amministrazione resta titolare dell'onere di provare l'obbligazione tributaria, salvo quanto disposto dalla normativa TARI per la specifica materia.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 7)

    Il giudice tributario può disapplicare norme regolamentari comunali in contrasto con norme di rango superiore; applicato per disapplicare le previsioni regolamentari che assimilavano gli imballaggi terziari agli urbani.

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari (e, se non è attiva la raccolta differenziata, gli imballaggi secondari) seguono un regime speciale e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani: i regolamenti comunali che tentino tale assimilazione vanno disapplicati.
  • La esclusione dalla parte variabile della TARI opera solo per la porzione di superficie ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, purché il contribuente dimostri il relativo smaltimento (formulari, contratti, perizie, ecc.).
  • La parte fissa della tariffa resta dovuta sull'intera superficie detenuta/posseduta nel territorio comunale, anche se la parte variabile è esclusa per alcune aree: tale quota finanzia costi di investimento e si applica indipendentemente dalla quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico.
  • È essenziale per il contribuente adempiere all'onere dichiarativo (denuncia iniziale o di variazione) indicando superfici e natura dei rifiuti; tuttavia la prova decisiva può essere fornita anche in giudizio mediante documentazione probatoria (contratti di autosmaltimento, formulari, perizie).
  • In caso di controversia, il giudice tributario deve disapplicare norme regolamentari comunali incompatibili con la normativa ambientale di rango superiore e riallocare l'onere della tassazione tra quota fissa e variabile secondo i criteri consolidati di giurisprudenza.

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